5 per mille 2010: ammessi ed esclusi

10 Mag 2012

I dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2010 per la destinazione del 5 per mille e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio sono stati raccolti in otto elenchi: 

  • Onlus e volontariato (ammessi ed esclusi);
  • ricerca scientifica (ammessi ed esclusi);
  • ricerca sanitaria (ammessi);
  • comuni di residenza (ammessi)
  • associazioni sportive dilettantistiche (ammesse ed escluse). 

Per agevolare la consultazione degli elenchi e rendere più fruibili i dati espressi, sono state effettuate due diverse elaborazioni di ciascun elenco: 

  • in ordine alfabetico
  • in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo

Nella versione pubblicata gli importi destinati a ciascun soggetto sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale. Questo dato – poco significativo per i singoli destinatari, che vedono variare di un centesimo in aumento o diminuzione la somma loro spettante – incide nella definizione dell’importo totale degli elenchi, che subisce una variazione misurabile in alcune decine di euro.

Secondo quanto previsto dall’ articolo 2 del DPCM 20 aprile 2012 gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica successivamente al 7 maggio 2010 ma entro il 30 giugno 2010, sono stati inseriti in un apposito elenco.

L’Agenzia delle entrate, che ha curato la formazione dell’elenco delle Onlus e degli enti del volontariato, collabora con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’erogazione delle somme agli aventi diritto. Per velocizzare i tempi di pagamento, è opportuno che tutti gli enti interessati forniscano all’Agenzia le proprie coordinate bancarie o postali, con le modalità illustrate nella apposita pagina: procedura per il pagamento del benefici.

Per consultare gli elenchi cliccare qui

Erogazione del 5 per mille 2010: coordinate bancarie/postali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede direttamente al pagamento dei soggetti beneficiari di somme superiori ai 500.000,00 euro.
L’Agenzia delle Entrate provvede al pagamento delle somme ai soggetti che hanno inviato alla stessa Agenzia le coordinate bancario/postali.
Per le Associazioni con importi superiori ai 1.000 euro è infatti obbligatorio in base all’art. 12 comma 1 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche, detenere un conto corrente bancario /postale per poter avere le somme spettanti.
Per i soggetti che sono beneficiari di cifre inferiori ai 1.000 euro, è possibile comunque comunicare le coordinate bancarie /postali per consentire che il pagamento venga effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

È possibile fornire i dati del conto corrente intestato al soggetto beneficiario in una delle seguenti modalità:

  •  tramite internet: previo accesso al sito www.agenziaentrate.gov.it consultazione delle istruziioni all’interno di “fisconline” e richiesta del codice PIN che rende sicure le transazioni, fornendo i dati bancari o postali dell’ente ed avendo cura di controllare che l’intestazione del conto corrente corrisponda esattamente alla ragione sociale del medesimo ente richiedente;
  •  tramite un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate consegnando il Modello di richiesta accreditamento su conto corrente. Le associazioni dovranno barrare l’opzione 1 – Accreditamento dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente.

Qualora l’associazione avesse ricevuto dall’Agenzia delle Entrate specifica comunicazione di acquisizione delle coordinate del conto corrente, occore seguire le istruzioni ivi contenute. I dati comunicati possono essere aggiornati, modificati o annullati via internet o presso un ufficio dcll’Agenzia delle Entrate.

Per scarica il modello di richiesta accreditamento su conto corrente cliccare qui 

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