Gli elenchi riguardano:
- gli enti del Volontariato
- gli enti della ricerca scientifica e dell’Università
- gli enti della Ricerca Sanitaria
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
Una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici,verrà pubblicata entro il 25 maggio 2012.
Entro il 21 maggio 2012 il legale rappresentante dell’ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione di tali errori, presso la Direzione Regionale dell’Agenzia territorialmente competente.
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Adempimenti successivi all’iscrizione
I legali rappresentanti degli enti del volontariato devono trasmettere, entro il 2 luglio 2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco. La dichiarazione va redatta su modello conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, a pena di decadenza, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere, entro il 2 luglio 2012, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco. La dichiarazione va redatta su modello conforme a quello pubblicato sul sito. La dichiarazione, corredata – a pena di decadenza – del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive, va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla struttura del CONI territorialmente competente.
Si ricorda che, dall’anno finanziario 2012, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2012, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115. I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2012).