I legali rappresentanti degli enti del volontariato devono trasmettere, entro il 30 giugno 2014, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione all’elenco.
In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
La dichiarazione va redatta su modello – pdf conforme a quello pubblicato sul sito. Alla dichiarazione sostitutiva va allegata, a pena di decadenza, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive.
Si ricorda che possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2014, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca sanitaria).
[fonte Agenzia delle Entrate]