Semplificata la procedura per la richiesta del 5 per mille con l’approvazione del decreto Dpcm 7 luglio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto. Ecco cosa cambia
5 per mille 2017: novità e scadenze
Dal 2017 non sarà più necessario ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione negli elenchi e la contestuale dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l’ammissione. L’iscrizione al 5 per mille, pertanto, resta valida per gli anni successivi, senza bisogno di ripetere la procedura.
Gli enti, annualmente:
- entro il 31 marzo saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
- entro il 20 maggio dovranno comunicare eventuali variazioni
Sono le nuove disposizione previste con il decreto Dpcm 7 luglio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto.
Novità anche rispetto alla rendicontazione. Entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti devono redigere un rendiconto sul modulo dell’Agenzia delle Entrate, insieme a una relazione illustrativa. Tale rendiconto deve includere:
- i dati dell’ente beneficiario e del rappresentante legale
- l’anno di erogazione
- la data di ricevimento
- l’importo e le spese sostenute, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci
Per ogni voce di spesa va messa in evidenza la “riconducibilità alle finalità istituzionali” e gli eventuali accantonamenti diretti a progetti pluriennali. Sono esonerate dall’invio del rendiconto le associazioni che ricevono meno di 20mila euro.
5 per mille 2016: scadenza 2016
Si ricorda che c’è tempo fino al 30 settembre per regolarizzare la domanda di iscrizione per il 5 per mille 2016 e per integrare documenti. Tutte le informazioni su www.agenziaentrate.gov.it