Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le organizzazioni che potranno accedere al beneficio comprese quelle che hanno chiesto la rettifica di errori nell’iscrizione. A disposizione anche i pagamenti del 2020
Online l’elenco definitivo dei 1.418 enti accreditati ad accedere al 5 per mille 2022 iscritti entro l’11 aprile 2022, integrato con i dati precedentemente non riportati. Era stato pubblicato lo scorso 15 aprile, infatti, un elenco provvisorio di 1.380 enti che potranno accedere al beneficio. Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile, ha potuto chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. L’elenco pubblicato il 9 maggio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, quindi, comprende anche le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Tali enti si vanno ad aggiungere a quelli dell’elenco permanente presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, quello delle Onlus pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate e quello delle associazioni sportive dilettantistiche sul sito del Coni.
Da quest’anno il contributo del 5 per mille è destinato agli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). La richiesta di accreditamento può essere effettuata tramite la stessa piattaforma del registro unico compilando in sede di presentazione dell’istanza l’apposito campo “Cinque per mille” apponendo il flag su “accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio Iban o la provincia della tesoreria di riferimento.
Enti non ancora iscritti al contributo o in fase di trasmigrazione: cosa fare?
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide – codice tributo 8115. Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) in fase di trasmigrazione al Runts, invece, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021, possono accreditarsi a quello del 2022, effettuando la rettifica all’interno della piattaforma del Runts come per gli altri Ets ma entro il 31 ottobre 2022.
I pagamenti effettuati nel 2021 relativi al 5 per mille 2020
Sempre nei giorni scorsi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso pubblici gli elenchi con l’esito dei pagamenti fatti nel 2021 relativi al 5 per mille 2020:
- Enti con contributo superiore a 500mila euro
Pubblicato l’elenco dei beneficiari con contributo superiore a 500mila euro completo di coordinate bancarie. Per i pagamenti che non saranno andati a buon fine (Nb), sarà possibile consultare la sezione relativa ai pagamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non andati a buon fine (storni in IGEPA). - Enti con contributo inferiore a 500mila euro
Si tratta di più elenchi (solitamente due) che l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le coordinate bancarie dei soggetti con contributo inferiore a 500mila euro. Si tratta di elenchi che rappresentano i beneficiari per i quali l’Agenzia delle entrate ha nella propria banca dati le coordinate Iban.
A questo punto il Ministero trasmette l’autorizzazione al pagamento con gli eventuali aggiornamenti in attuazione di mandati irrevocabili di pagamento. A sua volta l’Agenzia delle entrate predispone l’ordinativo di pagamento telematico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana il decreto cumulativo di pagamento.
- Primo elenco dei beneficiari con contributo inferiore a 500mila euro
Per questo primo elenco, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato il 6 settembre 2021 la predisposizione dell’ordinativo di pagamento fornendo le coordinate dei mandati irrevocabili all’incasso recepiti. L’Agenzia delle entrate ha comunicato l’ordinativo di pagamento il 15 ottobre 2021 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il decreto di pagamento n. 548 del 21 ottobre 2021 è stato trasmesso all’Ucb il 22 ottobre 2021, per il controllo di conformità.
Primo elenco dei beneficiari con contributo inferiore a 500mila euro
È disponibile il rendiconto con l’esito del buon fine dell’accredito. Non possono più essere accettati mandati irrevocabili all’incasso dei crediti per gli enti in elenco.
- Secondo elenco dei beneficiari con contributo inferiore a 500mila euro
Per questo secondo elenco, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato il 9 novembre 2021 la predisposizione dell’ordinativo di pagamento, fornendo le coordinate dei mandati irrevocabili all’incasso recepiti.
L’Agenzia delle entrate ha predisposto l’ordinativo il 19 novembre 2021, comunicandolo il 22 novembre 2021 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il decreto di pagamento n. 611 del 24 novembre 2021 è stato trasmesso il 24 novembre 2021 all’Ucb, per il controllo di conformità.
Secondo elenco dei beneficiari con contributo inferiore a 500mila euro
È disponibile il rendiconto con l’esito del buon fine dell’accredito. Non possono più essere accettati mandati irrevocabili all’incasso dei crediti per gli enti in elenco.
Pagamenti non andati a buon fine di elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate (storni in Contabilità speciale della Banca d’Italia)
Come riportato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nella procedura di pagamento telematico degli elenchi forniti dall’Agenzia delle entrate, alcuni versamenti possono non andare a buon fine. La causa risiede nelle variazioni del codice Iban determinate dalle trasformazioni societarie degli istituti di credito o dalla chiusura o dal trasferimento del conto da parte dell’ente. Tali somme sono stornate presso la contabilità speciale della Banca d’Italia. L’Agenzia delle entrate invia una lettera con la quale chiede agli enti le nuove coordinate Iban. Gli enti devono sempre comunicare le nuove coordinate Iban all’Agenzia delle entrate. Le nuove coordinate recepite sono di norma trasmesse in un’unica soluzione al Ministero del Lavoro. Il Ministero esegue il pagamento, singolarmente per ciascun contributo bonificabile, dalla contabilità speciale con procedura digitale Geocos.