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Protezione civile e registro unico Terzo settore: come orientarsi

1 Ago 2022

Il documento, che è stato condiviso con il Dipartimento della Protezione civile, ha fornito l’occasione per delineare il quadro dei rapporti esistenti fra l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile e il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), oltre che per evidenziare quali siano i requisiti per l’iscrizione al Runts delle diverse tipologie di enti del volontariato di protezione civile.

L’obiettivo è quello di fornire agli uffici del Runts alcune indicazioni per garantire una prassi applicativa comune, al fine di perseguire i fondamentali principi di unità ed omogeneità all’interno del Terzo settore.

I rapporti fra il Runts e l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile

Il codice del Terzo settore richiama in più punti la disciplina in tema di protezione civile, ed in particolare lo fa nella parte dedicata alle organizzazioni di volontariato (art. 32, c. 4) e in quella dedicata alle reti associative (art. 41, c. 6): il rimando è al decreto legislativo 1 del 2018 (codice della protezione civile).

Per operare nel settore della protezione civile è richiesta l’iscrizione nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, che è tenuto dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome.

La nota ministeriale riprende il contenuto della relazione illustrativa al codice della protezione civile, nella quale si specificava la diversità del controllo operato dai due registri in sede di iscrizione: mentre l’elenco nazionale ha come finalità principale quella di verificare i requisiti, di natura tecnico-operativa, volti ad assicurare che l’intervento del volontariato organizzato nelle attività di protezione civile avvenga in condizioni di sicurezza per i volontari stessi e per gli altri operatori e le popolazioni assististe, il Runts esamina invece la conformità degli assetti organizzativi e strutturali dei diversi enti alle previsioni normative.

Le modalità di raccordo fra il registro unico e l’elenco nazionale del volontariato di protezione civile sono disciplinate dal decreto ministeriale n. 106 del 2020.

Le diverse tipologie di enti del volontariato di protezione civile

Il codice della protezione civile individua, e quindi distingue, alcune tipologie di enti del volontariato di protezione civile, ed in particolare:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), le reti associative e gli altri enti del Terzo settore (Ets) (art. 33);
  • i gruppi comunali di protezione civile (art. 35);
  • le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (art. 36).

La nota ministeriale si concentra nello specifico sui gruppi comunali di protezione civile: essi sono caratterizzati da un significativo legame con l’ente pubblico locale, ma sono comunque considerati Ets in forza della deroga al divieto di direzione, coordinamento e controllo da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nell’art. 4, c. 2 del Cts.

Tali gruppi sono costituiti con delibera del Consiglio comunale e sono retti da due principi fondamentali:

  1. gli aspetti riguardanti la gestione amministrativa sono rimessi, nella loro totalità, alla sfera pubblica, nel quadro dell’articolazione comunale;
  2. la componente volontaria assicura l’individuazione del proprio coordinatore operativo in modo democratico, coerentemente con la generale disciplina delle altre realtà di volontariato ricomprese nel Terzo settore.

Il codice della protezione civile prevede che lo schema tipo di delibera istitutiva del gruppo comunale sia adottata mediante direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: tale direttiva, ad oggi, non è stata ancora emanata.

La nota precisa poi come, nonostante la gestione del gruppo debba, come detto, essere in capo al Comune, le attività e le funzioni del gruppo sono diverse da quelle dell’ente pubblico che l’ha istituito: ciò porta a non applicare la situazione di incompatibilità prevista dall’art. 17, c. 5 del codice del Terzo settore e quindi a far sì che un dipendente comunale possa essere al contempo anche volontario del gruppo comunale di protezione civile.

È prevista la possibilità di costituire anche gruppi intercomunali o provinciali, sempre seguendo la disciplina qui illustrata.

L’iscrizione al Runts degli enti del volontariato di protezione civile

Il decreto ministeriale n. 106 del 2020 disciplina anche l’iscrizione al Runts degli enti del volontariato di protezione civile (art. 11).

In sede di iscrizione al Runts gli enti possono indicare in piattaforma la protezione civile fra le attività effettivamente esercitate solo se già iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile; gli enti che sono invece già iscritti al registro unico e che si iscrivono in seguito all’elenco nazionale dovranno aggiornare sul Runts le attività di interesse generale svolte, inserendovi la protezione civile (sempre che la stessa sia presente in statuto).

Il decreto ministeriale stabilisce che i gruppi comunali (così come quelli intercomunali o provinciali) della protezione civile sono iscritti in automatico nella sezione g) del Runts, rubricata “Altri enti del Terzo settore”: per essi infatti la condizione per l’iscrizione è data sia dall’iscrizione nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile nonché dal fatto che lo statuto è adottato con atto di natura amministrativa di un ente locale, il che assicura la legittimità sostanziale dello stesso.

La nota specifica quindi che gli uffici del Runts che si trovano di fronte la domanda di iscrizione di un gruppo comunale di protezione civile devono limitarsi ad accertare la sola regolarità formale dell’istanza di iscrizione, cioè la presenza dei dati e delle informazioni necessarie, oltre che la correttezza e completezza della documentazione allegata, senza svolgere alcun sindacato di legittimità sui contenuti dello statuto.

Dato che però ad oggi non è stata ancora emanata la direttiva contenente lo schema tipo di delibera istitutiva del gruppo comunale, la nota distingue due diverse situazioni:

  1. per i gruppi comunali coinvolti nel processo di “trasmigrazione” (in quanto provenienti dai precedenti registri regionali del volontariato), gli uffici del Runts procederanno ad iscriverli nella sezione g), stabilendo però la necessita di adeguare lo statuto del gruppo ai contenuti della direttiva nel momento in cui essa sarà adottata, a pena di cancellazione dal registro unico in caso di inadempimento;
  2. per i gruppi comunali diversi da quelli “trasmigrati”, essi dovranno procedere a presentare la domanda di iscrizione al Runts solo a seguito del recepimento nei propri statuti delle indicazioni contenute nella futura direttiva.

Diversa è invece la situazione per le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile: se si vogliono iscrivere al registro unico i loro statuti dovranno essere conformi al codice del Terzo settore, poiché per tali enti non è sufficiente l’iscrizione nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile per essere qualificate come Ets.

Tale interpretazione si basa soprattutto sul dato letterale dell’art. 11 del decreto ministeriale n. 106 del 2020: se i gruppi comunali “sono iscritti” nella sezione “Altri enti del Terzo settore”, le altre forme del volontariato organizzato di protezione civile “possono essere iscritte” nella stessa sezione o in un’altra sezione del Runts per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione.

Nei confronti di tali enti gli uffici del Runts non si limiteranno quindi a verificare la sola regolarità formale della documentazione, ma dovranno accertare la sussistenza delle condizioni previste dal codice del Terzo settore ai fini dell’iscrizione (salvo che la domanda non sia presentata ai sensi dell’art. 22 dello stesso codice, essendo in quel caso il controllo di legalità demandato al notaio).

di Daniele Erler – 25 Luglio 2022

* fonte Cantiere terzo settore

Foto di ISIDORO MATIAS GONZALEZ GARCIA-MORALES da Pixabay

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