La co-progettazione con il Terzo settore non è soggetta a Iva
L’amministrazione istante propende per l’assoggettamento ad Iva dei contributi corrisposti ad una Ati composta da due cooperative sociali che avevano partecipato al percorso di coprogettazione per la gestione di due centri sociali e due punti di incontro presenti nel Comune, atteso che il contratto prevede i tratti tipici della prestazione sinallagmatica, la risoluzione del rapporto, oltre a penali per inadempimento.
L’Agenzia delle entrate lombarda ritiene invece che non debba trovare applicazione l’Iva qualificando l’importo come contributo “in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Ets” , ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, “a fronte della rendicontazione delle spese sostenute nei termini e nelle modalità definiti dalla convenzione” e considerato che le elargizione sono dirette a “finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante”.
Tale natura – viene affermato nel provvedimento di prassi – “non è inficiata dalla presenza, nell’ambito degli atti/provvedimenti che ne disciplinano l’erogazione, di clausole che prevedono la trattenuta sul contributo pubblico dovuto a titolo di risarcimento del danno, o il richiamo alla disciplina civilistica della risoluzione”.
*Cantiere terzo settore – di Francesca Colecchia – Area Srl – 12 novembre 2024
© Foto in copertina di Nadia Bologna, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”