Patrimonio immateriale nel Terzo settore
Il quesito
In particolare, il quesito concerneva il caso di enti del Terzo settore che, ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica collegata all’iscrizione al Runts, accompagnano l’istanza “con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cosiddetto ‘intangible assets’ costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)”.
Al riguardo, si chiedeva al Ministero un parere circa l’idoneità, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi.
Il parere del Ministero
Sul punto, il Ministero nella nota richiama l’art. 22, comma 4 del codice del Terzo settore che, oltre a far riferimento ad una “somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”, prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia “costituito da beni diversi dal denaro”.
Al riguardo, proprio la formulazione adottata dal legislatore – secondo l’opinione scientifica dominante che lo stesso Ministero richiama espressamente nella nota – escluderebbe però la possibilità di dotare l’ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti.
Tale asserita esclusione è condivisa dal Ministero “anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell’interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. “bene comune” nelle sue molteplici declinazioni, necessitando di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie”.
Il Ministero richiama a questo punto la responsabilità del notaio che, prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o l’istanza volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti.
Sotto questo profilo, l’ufficio che riceve l’istanza, pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente a invitare l’ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso a opere o servizi.
* Cantiere Terzo settore – di Chiara Meoli – 26 novembre 2024