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Decreto “Sicurezza sul lavoro”: novità per il Terzo settore

7 Gen 2026

Più spazio alle convenzioni per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e nuove regole per le organizzazioni di volontariato della protezione civile

Nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2025 è stato pubblicato il cosiddetto decreto legge “Sicurezza sul lavoro” (legge 29 dicembre 2025, n. 198 di conversione del dl. n. 159/2025.

Il testo interessa il Terzo settore soprattutto per quanto riguarda le convenzioni per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con disabilità (art. 14-bis) e in merito alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (art. 18).

Convenzioni per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati

La disposizione in questione – introdotta al Senato – modifica l’articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68inserendo alcune previsioni volte a favorire l’assunzione di lavoratori svantaggiati e con disabilità, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l’inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori. Nello specifico, anche gli enti del Terzo settore (Ets) non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le società benefit sono inseriti nel novero dei soggetti destinatari con cui possono essere stipulate le predette convenzioni (art. 14-bis, comma 1, lett. c).

Inoltre si eleva dal 10 al 60% il limite percentuale entro cui i datori di lavoro con più di 50 dipendenti possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l’inserimento dei lavoratori con disabilità, consentendo il distacco in altri enti. Al riguardo, oltre le imprese sociali e le cooperative sociali possono essere interessati nelle convenzioni anche le Odv, Aps e altri Ets (art. 14-bis, comma 1, lett. a).

Organizzazioni di volontariato della protezione civile

La disposizione introduce previsioni in ordine alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile: oltre ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, sono interessate le organizzazioni di volontariato, le reti, i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile e altri Ets che svolgono attività di protezione civile. 

I volontari che aderiscono alle organizzazioni di protezione civile sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Le sedi non sono considerate luoghi di lavoro, come non lo sono i luoghi di esercitazione e formazione, né i luoghi dove intervengono i volontari.

I volontari devono ricevere formazione, informazione e addestramento, essere sottoposti a controllo sanitario e dotati di attrezzature e dispositivi di protezione individuali idonei (ulteriori misure sono demandate a uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Non possono essere equiparati al datore di lavoro i rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato, ma nel caso di inadempienza il rappresentante legale della organizzazione è punito con l’interdizione dalle dall’esercizio delle attività di protezione civile dai sei mesi ai due anni. Se a capo dell’organizzazione vi è un Sindaco si applica una sanzione da 100 a 1.000 euro.

Ciò vale anche per il volontario con funzione di coordinamento: nel caso in cui incorra nella violazione degli obblighi di cura e di sicurezza propria e altrui è punito con l’interdizione dall’esercizio dell’attività di protezione civile per un periodo da uno a sei mesi.

*Fonte Cantiere Terzo settore

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