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Nuove istruzioni per modello AA5/6

13 Gen 2026

Con il Provvedimento n. 49453 del 17 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni e il modello AA5/6, utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA per richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale.

L’obiettivo delle nuove disposizioni è quello di rafforzare i controlli e garantire un presidio più efficace nel processo di attribuzione e variazione dei dati collegati al codice fiscale. Le novità sono operative dal 18 novembre 2025.

Quando si utilizza il modello AA5/6

Il modello AA5/6 può essere utilizzato solo da enti che non possiedono una Partita IVA. Se l’associazione è titolare di P. IVA, qualsiasi variazione anagrafica deve essere effettuata tramite il modello AA7/10, seguendo le procedure previste per i soggetti IVA.

Novità sulle modalità di presentazione

Prima del provvedimento del 17/11/2025, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia era possibile comunicare solo variazioni o estinzioni del codice fiscale. Con le nuove regole, è ora possibile presentare anche le richieste di attribuzione del codice fiscale.

Modalità di presentazione della richiesta di attribuzione del Codice Fiscale

Il modello AA5/6 può essere presentato:

  • presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite raccomandata postale;
  • tramite PEC;
  • tramite apposito servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Modalità per variazioni, estinzioni, fusioni, concentrazioni, trasformazioni

Queste comunicazioni devono essere inviate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’associazione o tramite un intermediario abilitato.

Variazione del legale rappresentante

Quando la variazione riguarda il legale rappresentante, il modello AA5/6 può essere presentato solo tramite:

  • ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale dell’associazione;
  • raccomandata A/R;
  • PEC;
  • servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Documenti da allegare

Alla comunicazione devono essere allegati:

  • documenti che comprovano i dati anagrafici dell’associazione e del nuovo rappresentante legale;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di rappresentante dell’ente.

La dichiarazione sostitutiva

Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nella seconda pagina è presente la sezione dedicata al “Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore o liquidatore”, con distinzione tra due tipologie di enti.

1. Associazioni riconosciute, Fondazioni, Enti ecclesiastici, Istituti di patronato, Organizzazioni di volontariato

Documenti da allegare:

  • copia del documento di identità del rappresentante legale;
  • copia del provvedimento/atto di nomina.

2. Associazioni non riconosciute, Comitati, ONG, Trust

Documenti da allegare:

  • copia del documento di identità del rappresentante legale;
  • copia del provvedimento di nomina (per ONG);
  • copia del decreto MAECI che attesta l’idoneità della ONG (se applicabile);
  • copia dell’atto costitutivo/istitutivo, dello statuto e dell’atto di nomina (per associazioni non riconosciute, comitati, trust).

 

*Fonte Agenzia delle Entrate – modelli scaricabili 

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