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Cancellazione dal Runts: come calcolare il patrimonio incrementale da devolvere

28 Lug 2026

Le linee guida del Ministero del Lavoro chiariscono criteri, rettifiche e documentazione necessari per determinarlo. Dalla sterilizzazione dei beni preesistenti alla rivalutazione Istat del patrimonio iniziale, ecco cosa cambia per enti con bilancio ordinario e in contabilità per cassa.

Con la nota n. 9981 del 22 giugno scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato le linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli enti del Terzo settore (Ets) che proseguono la loro attività dopo la cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Le linee guida tracciano il percorso tecnico per conteggiare in modo corretto l’incremento effettivo che il patrimonio ha subito nel periodo tra l’assunzione e la perdita della qualifica di ente di Terzo settore, il solo che va devoluto.

Le linee guida non si applicano alle imprese sociali, per le quali opera la normativa speciale relativa (dlgs n. 112/2017), e vanno lette in coordinamento con gli artt. 23 e 25 del dm 15/9/2020 n. 106 in materia di procedure e adempimenti per la cancellazione dal Runts, nel testo riformulato dal dm 13 gennaio 2026.

Il quadro essenziale

Va detto che la procedura di devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore non è un adempimento meramente formale: è il meccanismo attraverso cui il legislatore assicura che le risorse accumulate nel corso della qualifica di Ets restino destinate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La questione è particolarmente delicata quando l’ente non si scioglie, ma esce dal Runts e continua a operare come soggetto di diritto civile. Qui intervengono, appunto, le linee guida, che per restituire il valore incrementale effettivo del patrimonio fanno emergere una serie di correttivi alla formula di partenza del conteggio, ossia patrimonio finale meno patrimonio iniziale. I meccanismi di rettifica vanno dalla rivalutazione Istat del patrimonio iniziale, per tenere conto della perdita di valore della moneta nel tempo, alla sterilizzazione dal valore finale degli importi generati dai mutamenti di natura dei fondi iniziali (ad esempio la liquidità riveniente dalla vendita di un immobile in dotazione iniziale) o da variazioni derivate dall’impiego di questi (ad esempio, plusvalenze o sopravvenienze attive). L’obiettivo rimane quello di assicurare che il solo patrimonio incrementale effettivo vada a devoluzione, senza trascinare con sé anche importi preesistenti o derivati da questi, o valutazioni del netto patrimoniale iniziale non più attuali a causa del fenomeno inflattivo.

I valori che non concorrono al patrimonio finale residuo

In termini operativi devono essere sterilizzati, con apposita evidenza da restituire in un prospetto di calcolo:

  • i beni immobili, mobili registrati, beni mobili inventariati, partecipazioni, titoli e altre immobilizzazioni già esistenti alla data iniziale;
  • le relative variazioni di valore non dipendenti da investimenti effettuati nel periodo della qualifica; le rivalutazioni contabili o valutative (incluse quelle da fair value, da perizie non seguite dal realizzo e da prima applicazione del principio contabile ETS- OIC 35);
  • le plusvalenze o minusvalenze da alienazione di beni preesistenti, salvo la quota documentalmente riferibile a interventi incrementativi realizzati durante la qualifica;
  • gli incassi derivanti dalla monetizzazione di beni preesistenti;
  • le variazioni di valore intervenute nelle partecipazioni e presso strumenti finanziari già detenuti in partenza (plusvalenze o minusvalenze da valutazione);
  • le sopravvenienze attive o passive riferibili a fatti anteriori (ad esempio, l’incasso da risarcimento di danno a bene preesistente, anche andato perduto prima dell’acquisto della qualifica);
  • la riduzione o l’eliminazione di fondi rischi, debiti o passività iscritti o maturati prima del periodo rilevante; le correzioni di errori contabili pregressi;
  • le somme vincolate, i contributi a destinazione specifica, le donazioni modali, i fondi soggetti a rendicontazione e, in generale, le risorse assistite da obbligo di restituzione o da vincolo di impiego.

La check list della cancellazione volontaria, con prosecuzione dell’attività

Da allegare all’istanza di cancellazione

  • Istanza motivata di cancellazione.
  • Richiesta del parere ex art. 9 del Codice, riferita all’incremento patrimoniale da devolvere.

Se l’ente redige il bilancio ex art. 13, comma 1

  • Situazione patrimoniale alla data della delibera di richiesta di cancellazione, salvo esonero se la delibera è assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e il bilancio d’esercizio è già depositato al Runts.
  • Attestazione del revisore legale relativa all’entità e alla composizione del patrimonio, con indicazione dell’eventuale ammontare non assoggettato a devoluzione.
  • Dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun Ets beneficiario, con indicazione del patrimonio accettato.

Se l’ente redige il rendiconto per cassa ex art. 13, commi 2 e 2-bis

  • Rendiconto per cassa alla data della delibera.
  • Elenco degli eventuali beni immobili e beni mobili inventariati, con indicazione del relativo valore.
  • In assenza di beni, dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000.
  • Per gli enti ex art. 13, comma 2: documentazione comprovante l’ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione.
  • Per gli enti ex art. 13, comma 2-bis: dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 circa l’ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione.
  • Dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun Ets beneficiario.

Conclusioni

La determinazione del patrimonio incrementale è un procedimento tecnico di ricostruzione, sterilizzazione, rivalutazione e prova. Il fondamento normativo è dato dall’art. 9 CTS per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, dall’art. 50, comma 2, Cts per la devoluzione del patrimonio incrementale in caso di cancellazione dal Runts con prosecuzione dell’attività, e dagli artt. 23-25-bis del dm n. 106/2020 per il procedimento di cancellazione, deposito e parere. Le Linee guida ministeriali del 22 giugno 2026 chiariscono che il dato contabile o monetario deve essere depurato da tutto ciò che non rappresenta incremento maturato nel periodo di qualifica. Per gli enti con bilancio ordinario la base è lo stato patrimoniale, rettificato secondo un prospetto analitico; per gli enti in contabilità per cassa il rendiconto deve essere integrato da una ricostruzione patrimoniale. In entrambi i casi il patrimonio incrementale è pari al patrimonio finale rettificato meno il patrimonio iniziale rettificato e rivalutato, e solo l’eventuale saldo positivo costituisce importo devolutivo.

 

* Fonte Cantiere Terzo settore – di Marina Montaldi, 27 luglio 2026

 

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