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Certificazione unica 2021

1 Mar 2021

Le associazioni che nel 2020 hanno pagato prestatori d’opera occasionali con ritenuta d’acconto alla fonte o professionisti in regime agevolato devono per legge adempiere alla predisposizione e all’invio telematico della Certificazione Unica 2021.

Si ricorda che la Certificazione Unica è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativi al periodo di imposta 2020.

Con il provvedimento del 15 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello CU 2021 definitivo e le relative istruzioni.

Diverse le novità da considerare, in particolare debutta ufficialmente la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal Decreto Fiscale 2020 e rivista dal DL numero 9/2020.

Si specifica che tale termine risulta perentorio, e quindi sanzionato nel caso di mancato rispetto, per le CU dei dipendenti e delle persone fisiche non titolari di partita Iva mentre è solo ordinatorio per i titolari di partita Iva. Per questi ultimi infatti il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate è fissato entro la scadenza del Modello 770, ovvero al 31 ottobre 2021.

La trasmissione deve avvenire in via telematica e può seguire due modalità:

  • Direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione
  • Tramite un intermediario abilitato

Il mancato invio telematico entro il termine predetto del 16 marzo 2021 è soggetto ad una SANZIONE di € 100 per ogni certificazione non inviata o inviata in ritardo. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla suddetta scadenza.

L’Agenzia delle Entrate mette in guardia: “Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica”.

Vi preghiamo pertanto di rivolgervi agli studi e ai consulenti con cui vi rapportate e di prestare attenzione a questo adempimento che potrebbe comportare delle ingenti sanzioni.

Per eventuali informazioni consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate

 

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