Come i comitati possono diventare enti del Terzo settore

La circolare svolge una serie di considerazioni interessanti relative alla forma giuridica del comitato e al rapporto di quest’ultimo con il nuovo diritto del Terzo settore.
L’iscrivibilità al Runts dei comitati privi di personalità giuridica
Il Ministero inizia il proprio ragionamento ribadendo come non vi siano dubbi sulla possibilità di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore per i comitati privi di personalità giuridica: è questa una situazione che si è infatti già verificata in diversi casi ed è stata valutata positivamente dagli uffici del Runts.
La configurazione del comitato (a cui sono dedicati gli articoli da 39 a 42 del codice civile) come soggetto giuridico autonomone garantisce l’inclusione nell’ampia formulazione dell’art. 4 del codice del Terzo settore, la quale consente infatti l’acquisizione della qualifica di Ets anche agli “altri enti di carattere privato diversi dalle società”, che si caratterizzino primariamente per l’assenza del fine lucrativo.
Dopo aver precisato come i comitati disciplinati dall’art. 39 del codice civile non debbano essere confusi con i livelli di base di strutture complesse come, ad esempio, le reti associative (i quali, pur essendo denominati “comitati” hanno in realtà la natura giuridica di associazioni), la circolare ministeriale ricorda come i comitati possono iscriversi solamente nella sezione g) del Runts, quella dedicata agli “altri enti del Terzo settore”. La ragione di ciò sta nel fatto che le altre sezioni del registro unico risultano infatti incompatibili con la forma giuridica di comitato: le Odv, le Aps e le reti associative possono avere solamente forma associativa; gli enti filantropici devono avere forma di associazione riconosciuta o di fondazione; la società di mutuo soccorso (Soms) è anch’essa una forma giuridica specifica, incompatibile con quella di comitato.
La possibilità di iscriversi al Runts per i comitati già dotati di personalità giuridica e per quelli che ne sono privi ma che la vogliono ottenere
La circolare ribadisce preliminarmente come un comitato possa essere dotato di personalità giuridica (art. 41 del codice civile).
La difficoltà interpretativa risiede nel fatto che l’art. 22 del codice del Terzo settore, il quale disciplina il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica da parte degli Ets, menziona espressamente solo le associazioni e le fondazioni.
Il Ministero, partendo da una lettura coordinata delle disposizioni del codice del Terzo settore (articoli 4 e 22) con i principi e i criteri direttivi della Legge delega 106 del 2016, volti a “riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite”, così come ad “assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti”, giunge a riconoscere l’applicabilità dell’art. 22 del codice del Terzo settore anche ai comitati.
Negare l’accesso alla qualifica di Ets ai comitati in possesso della personalità giuridica sarebbe, secondo la circolare ministeriale, in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza formale, posto a tutela dell’“essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore” (Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2018).
A quel punto, sarebbe parimenti in contrasto con i principi appena menzionati, oltre che palesemente irragionevole, negare la possibilità di ottenere la personalità giuridica:
- ai comitati che siano già iscritti al Runts e che la vogliano ottenere secondo il procedimento di cui all’art. 22 del codice del Terzo settore;
- ai comitati che intendono iscriversi al Runts e che la vogliano ottenere per effetto di tale iscrizione.
Il patrimonio minimo e i poteri degli uffici Runts
Per quanto riguarda il patrimonio minimo necessario affinché i comitati possano ottenere la personalità giuridica tramite l’iscrizione nel Runts, il Ministero suggerisce di prendere come riferimento il parametro previsto per le fondazioni del Terzo settore, cioè i 30.000 euro. Ciò in ragione della rilevanza che l’elemento patrimoniale assume nella forma giuridica del comitato e nella definizione civilistica dello stesso, nella quale riveste importanza fondamentale l’aspetto della raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi.
L’ultimo aspetto che la circolare ministeriale esamina sono i poteri di devoluzione dei fondi del comitato, che l’art. 42 del codice civile attribuisce all’autorità governativa nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi. Qualora tale devoluzione non sia stata disciplinata espressamente al momento della costituzione del comitato, i poteri appena menzionati spettano all’ufficio del Runts territorialmente competente.
* Cantiere Terzo settore – di Daniele Erler – 4 aprile 2025