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Comunicazione delle erogazioni liberali

16 Feb 2024

Terzo settore: come procedere alla comunicazione delle erogazioni liberali

Fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, solo organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus sono obbligate alla comunicazione la cui scadenza è fissata al 16 marzo 2024.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito, nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio 2021, le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati delle erogazioni liberali ricevute e delle generalità delle persone fisiche che le hanno realizzate.

I soggetti obbligati all’invio

Per alcuni enti del Terzo settore (Ets), vale a dire le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) trasmigrate nelle sezioni a) e b) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) in quanto precedentemente iscritte rispettivamente ai registri di cui alle legge 266 del 1991 e alle legge 383 del 2000, oltre che le Onlus ancora iscritte alla relativa anagrafe unica (in quanto Ets transitori), la comunicazione relativa alle erogazioni liberali effettuate nel 2023 da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, è obbligatoriamente da trasmettere entro il 16 marzo 2024 (che, cadendo di sabato, slitta per quest’anno al 18 marzo), qualora tali enti abbiano fatto registrare nel bilancio dell’annualità 2022 entrate superiori a 220.000 euro.

Nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore (il che avverrà a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea), saranno obbligati alla trasmissione in parola tutti gli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art.83 del codice del Terzo settore, a prescindere dal volume di entrate.

Le modalità di invio della comunicazione

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa (cioè quelle effettuate dai soggetti non obbligati) non è prevista l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.

Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).

** Cantiere Terzo settore – di Chiara Borghisani – 16 febbraio 2024

Foto di Markus Winkler da Pixabay

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