Contributi pubblici

27 Feb 2020

La legge 124/2017 ha previsto l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui anche gli enti di terzo settore – che ricevono erogazioni dalla pubblica amministrazione. La scadenza dell’obbligo per il 2020, a differenza degli anni passati in cui era fissata al 28 febbraio, è stata posticipata al 30 giugno per le somme ricevute nel 2019.

Sono soggetti all’obbligo di trasparenza gli enti che hanno ricevuto risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o beni strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, di valore complessivo annuo superiore ad € 10.000,00.

Cosa va pubblicato

I destinatari dell’obbligo adempiono all’obbligo in maniera differente, come segue:

  1. le imprese mediante indicazione in Nota Integrativa del bilancio (e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente) dell’esercizio in cui le somme sono state ricevute
  2. gli enti non profit mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • denominazione del soggetto erogante
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • data di incasso
  • causale

Occorre pertanto indicare gli elementi informativi relativi a tutte le singole voci di entrata che, nel periodo di riferimento, hanno cumulativamente concorso al raggiungimento o al superamento del limite di € 10.000,00, anche se unitariamente inferiori a tale importo. Si conferma che il criterio da applicare per le erogazioni è quello di cassa e non di competenza.

 

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