La legge 124/2017 ha previsto l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui anche gli enti di terzo settore – che ricevono erogazioni dalla pubblica amministrazione. La scadenza dell’obbligo per il 2020, a differenza degli anni passati in cui era fissata al 28 febbraio, è stata posticipata al 30 giugno per le somme ricevute nel 2019.
Sono soggetti all’obbligo di trasparenza gli enti che hanno ricevuto risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o beni strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, di valore complessivo annuo superiore ad € 10.000,00.
Cosa va pubblicato
I destinatari dell’obbligo adempiono all’obbligo in maniera differente, come segue:
- le imprese mediante indicazione in Nota Integrativa del bilancio (e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente) dell’esercizio in cui le somme sono state ricevute
- gli enti non profit mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.
Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
- data di incasso
- causale
Occorre pertanto indicare gli elementi informativi relativi a tutte le singole voci di entrata che, nel periodo di riferimento, hanno cumulativamente concorso al raggiungimento o al superamento del limite di € 10.000,00, anche se unitariamente inferiori a tale importo. Si conferma che il criterio da applicare per le erogazioni è quello di cassa e non di competenza.