Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.
Chi deve presentare la domanda 5 per mille 2017
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
Possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 – pdf) al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12 – pdf). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.
Variazione del legale rappresentante
In caso di variazione delle rappresentante legale, il nuovo presidente deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. Laddove il rappresentante non abbia trasmesso la dovuta dichiarazione sostitutiva, la posizione potrà essere regolarizzata trasmettendo la stessa sempre entro il 2 ottobre 2017, versando la sanzione di 250 euro con le modalità di cui sopra. Il mamcato invio della nuova dichiarazione sostitutiva e/o il mancato pagamento.