Riportiamo articolo di Daniele Erler – Cantiere Terzo settore sulle musure a sostegno del non profit previste nel decreto Rilancio
La legge di conversione del Decreto “Rilancio” (legge 34 del 2020) passato in prima lettura alla Camera e in discussione al Senato, contiene una serie di misure di sostegno per gli enti non profit. Oltre al contributo a fondo perduto (qui il link all’approfondimento), previsti una serie di crediti di imposta, misure di sostegno economico e l’estensione dell’ecobonus.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)
La prima misura oggetto di trattazione è quella relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, prevista dall’art. 120 del Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare 20/E del 10 luglio 2020 e il collegato Provvedimento del 10 luglio 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e alle modalità di fruizione di tale misura agevolativa.
Il credito in questione è riconosciuto a fronte delle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi necessari a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, e fra i soggetti destinatari vi sono anche associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (quindi Odv, Aps ed Onlus), indipendentemente dallo svolgimento di attività commerciale. Mentre le imprese, per accedere al credito, devono svolgere una delle attività elencate nella Tabella riportata alle pagine 6 e 7 della Circolare 20/E del 10 luglio 2020, gli enti non profit menzionati ne possono beneficiare anche se non svolgono nessuna di tali attività. Vi possono quindi accedere anche gli enti non commerciali dotati di solo codice fiscale.
Le spese per cui spetta il credito d’imposta si dividono in due gruppi:
- gli interventi agevolabili: vi rientrano gli interventi edilizi, necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi in sicurezza. Tali interventi devono però essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali;
- gli investimenti agevolabili, diretti ad acquisire strumenti o tecnologie per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, quali programmi software, sistemi di videoconferenza e in generale gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. Vi rientra anche l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner).
L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), per un massimo di 80.000 euro: tale limite si riferisce all’importo massimo delle spese ammissibili, e quindi l’ammontare del credito non può superare il limite di 48.000 euro.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione, tramite modello F24;
- oppure, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari abilitati.
Entrambe le modalità possono essere realizzate solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Il credito spettante dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 ha definito più nel dettaglio i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito, chiarendo che la comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 fino al 30 novembre 2021, utilizzando l’apposito Modello. Qualora la comunicazione venga inviata dopo il 31 dicembre 2020, possono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel corso del 2020.
L’invio della comunicazione deve avvenire con modalità telematiche, direttamente dal contribuente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).
Maggiori informazioni in merito alla compilazione della comunicazione e all’invio della stessa si possono rinvenire nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125)
Un’altra importante misura di sostegno, prevista all’art. 125 del Decreto Rilancio, è quella relativa alla sanificazione e all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (cosiddetti “DPI”). L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20/E del 10 luglio 2020 e il collegato Provvedimento del 10 luglio 2020, ha fornito alcuni chiarimenti anche in merito a tale misura agevolativa.
Il credito in esame è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si applica anche qualora tali soggetti non svolgano alcun tipo di attività commerciale, e quindi ne possono godere anche gli enti non commerciali in possesso di solo codice fiscale.
È possibile individuare due categorie di spese ammissibili:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. Nell’attività di sanificazione è ricompresa non solo quella acquistata ma anche quella svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli vigenti (in tale ultimo caso l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella stessa);
- quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi). I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, e solo in presenza della relativa documentazione la spesa è considerata ammissibile.
A ciascun beneficiario il credito d’imposta spetta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 (anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio), ed il limite massimo del credito è di 60.000 euro. Ciò significa che sul massimo di 100.000 euro di spesa, il credito di imposta sarà pari al massimo a 60.000 euro.
A differenza di quanto previsto per il credito relativo all’adeguamento degli ambienti di lavoro, qui il legislatore pone un limite massimo di spesa, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020: per rispettare tale limite, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da emanarsi entro l’11 settembre 2020) sarà resa nota la percentuale sulla base della quale calcolare il credito d’imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 ha definito più nel dettaglio anche i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di cui all’art. 125 del Decreto Rilancio, chiarendo che la comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 fino al 7 settembre 2020, utilizzando l’apposito Modello, con il quale è possibile indicare contemporaneamente (qualora ve ne fossero) anche le spese relative all’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del Decreto Rilancio.
L’invio della comunicazione deve avvenire con modalità telematiche, direttamente dal contribuente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).
Maggiori informazioni in merito alla compilazione della comunicazione e all’invio della stessa si possono rinvenire nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta per i canoni di locazione (art. 28)
Del credito di imposta per i canoni di locazione (disciplinato dall’art. 28 del Decreto Rilancio) abbiamo già parlato nell’articolo “Credito di imposta per gli affitti: come ne potrà fruire il terzo settore”, a cui si rimanda.
Si ricorda che di tale agevolazione possono godere sia gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale in maniera non prevalente, sia gli enti non commerciali che non svolgono alcun tipo di attività commerciale (in possesso quindi del solo codice fiscale).
Rispetto al testo originario, la legge di conversione ha previsto che il credito spetti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (ad esempio, per eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture), anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato previsto dall’art. 28, c. 5, del Decreto Rilancio.
È stata inoltre inserita la previsione (peraltro già confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020) per cui, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore (previa sua accettazione), in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
La possibilità di cedere il credito d’imposta (art. 122)
L’art. 122 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di cedere i crediti d’imposta appena menzionati, e quindi quelli relativi:
- ai canoni di locazione degli immobili (art. 28 del Decreto Rilancio);
- all’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del Decreto Rilancio);
- alla sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125 del Decreto Rilancio).
I soggetti aventi diritto possono, fino al 31 dicembre 2021, optare per la cessione (anche parziale) del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 ha stabilito, in relazione al credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del Decreto Rilancio) e a quello per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125 del Decreto Rilancio), che la comunicazione della cessione del credito è a cura del cedente tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, e il cessionario dovrà comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando anch’egli le funzionalità presenti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’accettazione, il cessionario utilizza il credito d’imposta alle stesse condizioni applicabili al cedente e, in alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, comunicandolo all’Agenzia con le stesse modalità appena menzionate.
Agevolazioni sull’acquisto di dpi (art. 124)
L’art. 124 del Decreto Rilancio prevede che tutta una serie di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 (fra cui rientrano anche le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3, i guanti in lattice, le visiere e gli occhiali protettivi, le tute di protezione, calzari e soprascarpe, camici, termometri, detergenti disinfettanti per mani) siano esenti dall’Iva dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte.
Dal 1° gennaio 2021, invece, tali cessioni saranno soggette all’aliquota Iva del 5 per cento, essendo tali beni inseriti nella Tabella A, parte II-bis del D.P.R. 633 del 1972.
Si ricorda che l’art. 66 del Decreto Rilancio ha modificato l’art. 16 della Legge 27 del 2020 (Legge di conversione del Decreto “Cura Italia”), stabilendo che le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale non solo per i lavoratori ma anche per i volontari (operanti in ambito sanitario e non) che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Sostegno economico al terzo settore (artt. 67 e 246)
L’art. 67 del Decreto Rilancio prevede un incremento del Fondo di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Tali risorse andranno a finanziare, tramite un bando straordinario, le attività delle Odv, delle Aps e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19.
L’art. 246 del Decreto Rilancio stanzia invece 120 milioni di euro (100 per l’anno 2020, 20 per l’anno 2021), da destinare al sostegno del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (nello specifico Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), a cui con la legge di conversione sono state aggiunte anche Lombardia e Veneto quali Regioni maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19. La finalità del contributo è quella di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Per quanto riguarda tale ultimo contributo, l’Agenzia per la coesione territoriale provvederà a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
Sostegno economico alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 218-bis)
In sede di conversione del Decreto Rilancio è stata inserita, all’art. 218-bis, una misura a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), per sostenerne la ripresa e l’incremento delle loro attività: e questo in ragione del fatto che tali enti prestano un servizio di interesse generale in particolare per le comunità locali e per i giovani.
La misura è rivolta esclusivamente alle associazioni iscritte nel Registro del CONI, e ammonta a 30 milioni di euro per l’anno 2020, i quali dovranno essere ripartiti con un futuro Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
Ecobonus esteso anche agli enti del terzo settore (art. 119)
Altra importante novità prevista dalla legge di conversione del Decreto Rilancio è quella relativa alle agevolazioni fiscali per coloro che voglio eseguire ristrutturazioni di immobili (cosiddetto “ecobonus”, disciplinato dall’art. 119 del Decreto), che viene esteso agli enti del Terzo settore (quindi ad Odv, Aps ed Onlus) ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche.