È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 11 luglio 2011 il decreto legge che regolamenta – presentando alcune opportune eccezioni alla norma generale – la sicurezza sul lavoro dei volontari di protezione civile. In particolare la norma riguarda i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei Vigili del fuoco.
La norma equipara la figura del volontario a quella di lavoratore esclusivamente per le attività di formazione, informazione e addestramento e controllo sanitario. Al volontario è richiesto di essere dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e di essere adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività’ lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro. Fra le altre cose, il decreto contiene all’articolo 7 le “Disposizioni relative alle cooperative sociali” da applicare nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore che svolga attività al di fuori delle sedi di lavoro.
Ecco il decreto (scaricabile)