Nel caso però che la variazione riguardi solo i dati relativi al rappresentate legale o all’ente, l’invio del modello non è necessario se queste informazioni sono già state comunicate all’Amministrazione finanziaria tramite la compilazione del modello relativo alla variazione dei dati (modello AA5/6 o modello AA7/9).
Se le associazioni non invieranno il modello Eas entro il termine previsto, non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.
Non è però obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui si verifichi esclusivamente una variazione dei seguenti dati:
Þ punto 20: importi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
Þ punto 21: importi per spese di pubblicità;
Þ punto 23: ammontare delle entrate;
Þ punto 24: numero dei soci;
Þ punto 30: importi derivanti da donazioni;
Þ punto 31: importi derivanti da contributi pubblici.
Þ punto 33: numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi;
Casi specifici:
– organizzazioni di volontariato: sono esentate se risultano regolarmente iscritte nei Registri del Volontariato di cui alla legge 266/91 e se svolgono solo attività istituzionali e non attività commerciali comunque diverse da quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.