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Eas, attenzione nel caso di variazioni

16 Feb 2012

Nel caso però che la variazione riguardi solo i dati relativi al rappresentate legale o all’ente, l’invio del modello non è necessario se queste informazioni sono già state comunicate all’Amministrazione finanziaria tramite la compilazione del modello relativo alla variazione dei dati (modello AA5/6 o modello AA7/9).
Se le associazioni non invieranno il modello Eas entro il termine previsto, non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.
 
Non è però obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui si verifichi esclusivamente una variazione dei seguenti dati:
Þ     punto 20: importi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
Þ     punto 21: importi per spese di pubblicità;
Þ     punto 23: ammontare delle entrate;
Þ     punto 24: numero dei soci;
Þ     punto 30: importi derivanti da donazioni;
Þ     punto 31: importi derivanti da contributi pubblici.
Þ     punto 33: numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi;
 
Casi specifici: 
–  organizzazioni di volontariato: sono esentate se risultano regolarmente iscritte nei Registri del Volontariato di cui alla legge 266/91 e se svolgono solo attività istituzionali e non attività commerciali comunque diverse da quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.

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