Sembra sulla carta che l’Esecutivo abbia le idee chiare su che cosa tagliare o ridurre anche in fatto di no profit. Lo stile di rigore del Governo non eccelle sui finanziamenti ma edulcora la pillola con attese detrazioni e deduzioni. Da quanto è emerso dal Parlamento nello scorso novembre sono 400 milioni gli euro di risparmi tributari per le organizzazioni senza scopo di lucro. Altri 100 milioni di euro è la spesa dello Stato per l’esenzione riconosciuta al terzo settore come imposta sugli immobili. La stima dovrà essere però adeguata all’Imu del no profit la cui esenzione è valida per gli immobili che abbiano modalità non commerciali. Nel caso la destinazione sia mista, l’esenzione si applica solo all area nella quale non si svolge l’attività senza fini di lucro. Si ricorda anche che l’attività delle odv iscritte ai registri non sono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva e i proventi derivanti dalle eventuali attività commerciali e produttive, dovendo essere marginali sia nella quantit‡ sia nella tipologia, non costituiscono reddito imponibile ai fini Ires. Tutti gli enti non commerciali godono dell’esclusione dalla base imponibile Ires dei fondi arrivati da raccolte pubbliche occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione. Caso unico nel panorama tributario, le stesse attività sono escluse oltre che dall’Iva, anche da qualsiasi altro tributo. Per l’Irap, alcune regioni hanno scelto la totale esenzione dall’imposta, altre hanno indicato solo una riduzione dell’aliquota che richiede quindi l’obbligo di dichiarazione. Inoltre, la legge 398/91, permette alle associazioni senza scopo di lucro di calcolare l’imposta dovuta per le attività commerciali fino a un massimo di 250mila euro all’anno in modo forfettario, applicando un coefficiente di redditivit‡ del 3 per cento. Mentre l’Iva è dovuta dall’ente con un abbattimento fino al 150 per cento. Non si considerano commerciali le quote sociali, i contributi e i corrispettivi versati dai soci all’associazione, sempre che siano rispettate condizioni di trasparenza a tutti i livelli. Alle organizzazioni non governative, che come le odv sono onlus di diritto, è riconosciuta la non corrispondenza all’Iva, limitatamente alle operazioni effettuate, al trasporto e alla spedizione di beni all’estero in attuazione di finalità umanitarie.