Cantiere Terzo settore, portale nato per approdondire i temi della Riforma Terzo settore, assume una nuova veste. Tra le più importanti novità nel sito una Guida al registro unico nazionale (Runts).
La guida è realizzata per favorire la fruizione del registro unico nazionale del Terzo settore ma va utilizzata come lettura a supporto e non in sostituzione del decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina il funzionamento. Alcuni aspetti specifici e puntualizzazioni presenti nel decreto possono non esserlo nella guida.
In questa sezione l’utente può trovare diverse informazioni suddivise per tematica, di seguito riportiamo le informazioni principali tratte dal portale. Per una lettura più dettagliata si rimanda a Cantiere Terzo settore.
Cos’è il registro unico nazionale del Terzo settore
Il codice del Terzo settore (Cts) è intervenuto a riorganizzare la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, prevedendo l’implementazione di un apposito registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”) nel quale potersi volontariamente iscrivere.
Il Runts è uno strumento che permette di perseguire i principi di omogeneità, trasparenza, pubblicità sanciti nella legge delega n. 106 del 2016. È un registro attraverso il quale riorganizzare il sistema di registrazione degli enti che “volontariamente” desiderino iscriversi in esso, ottenendo in tal modo di poter fruire di differenti ed importanti agevolazioni.
La locuzione “ente del Terzo settore” (in acronimo “Ets”) ha, pertanto, assunto il compito di identificare una “qualifica civilistica” che determina, a sua volta, vantaggi di differente tipologia per l’ente che la assuma.
L’iscrizione nel registro rappresenta il momento fondamentale per l’ente che voglia acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è elemento costitutivo della stessa, oltre che strumento per la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la struttura dell’ente.
Nel registro possono iscriversi (o comunque confluire secondo specifiche procedure e modalità) sia gli enti di nuova costituzione sia gli enti già costituiti che vogliono qualificarsi quali “Ets”, scegliendo la sezione che ritengano si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative o al proprio sistema di governance.
Il Runts è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
È pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.
Il Runts costituisce l’elemento centrale per l’esistenza degli Ets, e ad esso sono collegate:
- a) le procedure da seguire per l’iscrizione e la cancellazione degli enti che desiderino acquisire tale qualifica o che la perdano volontariamente o per effetto di un provvedimento degli uffici competenti alla gestione del registro;
- b) le procedure per il deposito degli atti necessari ad iscriversi al citato registro ed a mantenere tale iscrizione;
- c) le regole legate alla complessiva gestione del registro;
- d) le procedure di comunicazione dei dati tra il registro imprese ed il Runts, con specifico riferimento agli enti che siano iscritti nel citato registro imprese.
L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore”, come già accennato, non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica.
Inoltre, solo per gli enti del Terzo settore (dunque per coloro che ottengono l’iscrizione nel Runts), il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avviene secondo specifiche modalità previste dalla nuova disciplina. Infatti, l’acquisizione dello status di persona giuridica, sino ad oggi gestito dalle Prefetture/Commissariato del Governo o dalle Regioni/Province autonome (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000), sarà regolata per gli Ets attraverso un’apposita procedura e differente (art. 22 del Cts).
La funzione e le procedure di attuazione e gestione del Runts sono attualmente disciplinate dagli articoli da 45 a 54 del codice del Terzo Settore e nel decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (“decreto Runts”): quest’ultimo si compone di 40 articoli che disciplinano le procedure di iscrizione, le modalità per il deposito degli atti oltre che le regole finalizzate alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro stesso.
Organizzazione e funzionamento
Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) contiene informazioni specifiche, omogenee e predefinite per tutti gli enti del Terzo settore (Ets), secondo criteri tassativi e tipici e senza distinzione in relazione alla loro dislocazione sul territorio nazionale.
Con l’istituzione di un registro unico e di regole omogenee, contenute in un unico atto normativo, si introduce un concreto cambio nelle modalità di iscrizione in un registro che, seppur detenuto per competenza dalle Regioni e Province autonome, resta realmente “unico”. A tal fine, il legislatore delegato ha previsto appositi controlli finalizzati alla verifica del corretto funzionamento del sistema di registrazione degli Ets, per assicurare l’uniformità nell’applicazione della disciplina fra i diversi livelli territoriali che compongono il registro unico.
Il Runts si compone di 7 sezioni differenti suddivise sulla base di una valutazione legata alla “qualificazione”, particolare o meno, che l’ente voglia assumere nel contesto degli Ets. Ne deriva che la qualifica di Ets ricomprende tutti gli enti che abbiano deciso di accedere al registro, indipendentemente dalla sezione che, invece, ne delinea le specifiche caratteristiche assunte. Per rendersi facilmente conto della struttura del registro, è sufficiente elencare le sezioni nel quale esso è suddiviso (art. 46 del codice del Terzo settore o “Cts”):
- organizzazioni di volontariato (“Odv”);
- associazioni di promozione sociale (“Aps”);
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del Terzo settore (“Ets”), che non ritengano di volersi o potersi iscrivere nelle precedenti sezioni.
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Inoltre, per le imprese sociali e le cooperative sociali, tenute ad iscriversi al registro imprese, l’iscrizione nella sezione d) del Runts è soddisfatta attraverso l’inserimento dell’ente nelle apposite sezioni del registro imprese, che ne gestisce le relative procedure.
Si tenga presente che la scelta di una sezione rispetto ad un’altra comporta per l’ente iscritto l’applicazione, in via prevalente, delle disposizioni particolari che regolano la specifica qualifica rispetto alle disposizioni concorrenti che disciplinano, in via generale, gli Ets.
Un’esemplificazione di quanto appena evidenziato può essere fatta in relazione alla nomina degli amministratori in un Ets, i quali devono essere scelti, generalmente, in maggioranza tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti giuridici associati (art. 26, c. 2 del Cts). Qualora, però, l’ente in questione fosse un’organizzazione di volontariato (Odv), è previsto che siano tutti gli amministratori ad essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati (art. 34, c. 1 del Cts).
Come appena specificato, la disposizione particolare (art. 34, c. 1 del Cts) prevale sulla disposizione generale (art.26, c.2 del Cts).
Pertanto, la scelta della sezione del Runts deve essere accompagnata da una corretta e ponderata lettura delle disposizioni contenute nel codice del Terzo settore. L’art.3 del codice delinea un sistema di gerarchia delle fonti per il quale le disposizioni in esso contenute si applicano in via generale a tutti gli Ets, salvo che non siano derogate – ed in quanto compatibili – da altre disposizioni particolari che regolano specifiche categorie di Ets.
In merito al funzionamento del Runts, esso viene gestito attraverso l’ufficio statale e gli uffici regionali/provinciali per ciascuna Regione o Provincia autonoma. Per lo svolgimento delle relative competenze, secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione ed in coerenza con la procedura informatica delineata per l’implementazione del registro, sono individuati:
- i soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti che il Cts assegna ai rispettivi uffici;
- i responsabili dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a);
- gli addetti all’istruttoria dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a).
Agli uffici regionali e provinciali del Runts compete:
- l’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle diverse sezioni del registro ad eccezione della sezione “reti associative”, di competenza esclusiva dell’ufficio statale;
- la registrazione delle informazioni e la tenuta degli atti soggetti a deposito presso il registro stesso e dei provvedimenti emanati;
- l’accertamento dell’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente, con obbligo di darne comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove abbia sede l’ufficio regionale o provinciale presso il quale l’ente è iscritto, nei casi di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile e, dunque, ove trattasi di ente con personalità giuridica di diritto privato;
- la revisione, con cadenza almeno triennale, dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del Runts, ad eccezione delle reti associative iscritte anche in altre sezioni, per le quali la verifica è effettuata “tout court” dall’ufficio statale;
- il controllo, ai sensi dell’art.93, c.1 del Cts ed in ragione della propria competenza territoriale, finalizzato ad accertare:
- la presenza e permanenza dei requisiti necessari richiesti per l’iscrizione al registro;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Runts.
L’attività di controllo appena individuata può, altresì, essere svolta dalle reti associative e dai centri di servizio per il volontariato (Csv), ove appositamente autorizzati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nei confronti dei rispettivi aderenti:
- il rilascio dei pareri obbligatori in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell’Ets.
L’ufficio statale del Runts svolge, nei confronti degli enti iscritti nella sezione “reti associative”, le attività di cui alle precedenti lettere b), c), d) e) ed f).
L’individuazione dell’ufficio competente avviene su base territoriale, in relazione alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l’ente del Terzo settore ha la propria sede legale. Ne deriva che il trasferimento della sede dell’ente in altra Regione o Provincia autonoma comporta anche il trasferimento della competenza dell’ufficio del registro vigilante. Il nuovo ufficio di competenza acquisisce direttamente dall’ufficio di provenienza tutti i dati necessari alla tenuta e gestione dell’ente interessato, il quale riceve unicamente riscontro dell’avvenuto passaggio delle competenze.
Nel caso in cui un Ets, iscritto in una delle sezioni del Runts, acquisisca l’iscrizione anche nella sezione “reti associative”, la competenza passa per intero all’ufficio statale, il quale provvede a ricevere tutti i dati necessari con le modalità appena individuate.
Qualsiasi istanza da parte degli Ets rivolta agli uffici del registro unico deve essere prodotta esclusivamente con modalità telematiche adatte a consentire l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’ufficio competente, il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione dal sistema telematico e di protocollazione da parte dell’amministrazione ricevente, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato B) al decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (decreto Runts). A tal fine, gli Ets devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), che verrà reso pubblico attraverso il Runts.
Nelle interlocuzioni con l’ufficio provinciale di Bolzano, i cittadini di lingua tedesca hanno facoltà di utilizzare la propria lingua.
L’iscrizione degli enti senza personalità giuridica
L’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) determina l’effettiva assunzione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets) da parte dell’ente che l’abbia richiesta (effetto costitutivo dell’iscrizione), ed è il presupposto per la fruizione di tutti i benefici previsti dal codice del Terzo settore (Cts) e in generale dalle disposizioni di legge previste per gli Ets.
Qualora l’ente presenti richiesta di acquisizione della personalità giuridica (art. 22 del Cts), l’iscrizione ha effetti costitutivi anche in relazione all’acquisizione della stessa.
La fruizione dei benefici specifici previsti per ciascuna tipologia particolare di Ets deriva dall’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni che compongono il registro unico, fatto salvo per gli enti la cui iscrizione nel registro imprese vale quale iscrizione al Runts (imprese sociali e cooperative sociali, tenute all’iscrizione nelle apposite sezioni del registro imprese).
L’iscrizione obbliga gli enti ad utilizzare nella denominazione, in tutti gli atti a rilevanza esterna, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, le locuzioni o gli acronimi previsti per ciascuna tipologia di Ets. In particolare, l’acronimo “Ets” o la locuzione “ente del Terzo settore” devono obbligatoriamente essere previsti nello statuto (ed utilizzati) dalle organizzazioni iscritte alla sezione “altri enti del Terzo settore” (sezione g).
Per gli enti appartenenti alle altre sezioni, fatto obbligo della previsione ed utilizzo degli specifici acronimi o locuzioni per essi previsti, è comunque possibile, in aggiunta, l’utilizzo dell’acronimo “Ets” o della locuzione “ente del Terzo settore”: per esemplificare, per un’organizzazione di volontariato è sufficiente utilizzare (nella denominazione e negli atti esterni) l’acronimo “Odv” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato”, ma è possibile (seppur non obbligatorio) aggiungere anche l’acronimo “Ets” o la locuzione “ente del Terzo settore”.
Particolare attenzione deve porsi in merito all’utilizzo illegittimo delle locuzioni ed acronimi da parte di enti che non siano in possesso della relativa qualifica, in quanto è prevista una specifica sanzione da 2.500 euro a 10.000 euro, raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità (art. 91 del Cts).
Presentazione della domanda e documentazione
È possibile presentare domanda di iscrizione al Runts fin dal momento in cui esso diviene operativo.
A tal fine, l’ufficio di livello dirigenziale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale è istituito l’ufficio statale del Runts, deve, in base allo stadio di realizzazione del sistema telematico, individuare un’apposita data (d’ora in poi indicata come “data x”): a decorrere dal giorno successivo a tale data, gli enti possono presentare domanda di iscrizione nel nuovo registro unico. Tale termine viene pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora, a partire dalla data x, non siano ancora pienamente applicabili le procedure telematiche, gli enti possono comunque presentare domanda di iscrizione al registro unico utilizzando una modulistica uniforme sull’intero territorio nazionale, disponibile sul portale Runts. La presentazione delle domande avviene secondo le indicazioni presenti sul citato portale, in cui deve essere comunicata anche la data di decorrenza e attivazione delle procedure telematiche ordinarie.
Tra i requisiti per l’iscrizione merita specifica attenzione l’obbligo di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle entrate, anche per gli enti privi di personalità giuridica, requisito non previsto espressamente dal codice del Terzo settore ma introdotto dal decreto Runts. Inoltre, per gli enti già costituiti ma che non siano in grado di produrre l’atto costitutivo (ad esempio nel caso in cui sia stato smarrito), è prevista la possibilità di dichiararne l’insussistenza o l’irrecuperabilità tramite autocertificazione.
L’iscrizione è gratuita, ad esclusione dell’eventuale pagamento dell’imposta di bollo e di registro sulla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Si ricorda che ogni ente che desideri ottenere l’iscrizione al Runts deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e, quasi certamente, della firma digitale collegata: questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche.
In merito al procedimento di iscrizione (art. 8 del decreto Runts), si ritiene utile proporre due schemi riassuntivi per individuare gli aspetti essenziali legati alla presentazione della domanda ed alla relativa validazione della stessa.
Nello “schema 1” sono elencate le diverse tipologie di Ets che presentano la domanda di iscrizione presso gli uffici regionali o provinciali competenti, mentre lo “schema 2” riepiloga la situazione per le reti associative, tenute a presentare la domanda presso l’ufficio statale del Runts. In nessuno dei due schemi è fatta menzione delle imprese sociali, delle cooperative sociali e delle società di mutuo soccorso (diverse da quelle di cui all’art. 44, c. 2 del Cts), in quanto per tali enti il requisito dell’iscrizione al Runts è soddisfatto attraverso l’inserimento nelle apposite sezioni del registro imprese.
Si ricorda che gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma commerciale sono tenuti all’iscrizione anche nel registro delle imprese, sia che abbiano già conseguito l’iscrizione al Runts sia che vogliano acquisirla. Ad essi si applicano gli adempimenti in materia di tenuta delle scritture contabili (art. 13, c. 4) e di redazione e deposito del bilancio di esercizio (art. 13, c. 5) previsti dal Cts.
Schema 1
Iscrizione al registro unico per enti privi di personalità giuridica
(sezioni a, b, c, f, g) – Art. 8, decreto Runts
Organizzazioni di volontariato (odv)
Associazioni di promozione sociale (aps)
Enti filantropici
Società di mutuo soccorso (se non iscritte al registro imprese)
Altri enti del terzo settore
Chi presenta la domanda:
Il rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.
Invio della domanda:
In modalità telematica all’ufficio del Runts della Regione o Provincia autonoma in cui l’ente ha sede legale. Ogni ente presenta una propria istanza. Non è ammessa un’istanza multipla per più enti.
Allegati alla domanda:
a) Atto costitutivo;
b) Statuto registrato;
c) Se ente costituito da uno o più esercizi, ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi, se disponibili, e copie dei verbali assembleari di approvazione;
d) Se ente affiliato a rete associativa, attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale della rete. Se affiliato a più reti, attestazione da parte del rappresentante legale di ciascuna rete;
e) Nel caso in cui l’ente superi per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all’art. 31 del Cts, necessaria acquisizione delle informazioni antimafia.
Informazioni contenute nella domanda di iscrizione:
a) Indicazione della sezione del Runts in cui si chiede l’iscrizione;
b) Denominazione;
c) Codice fiscale;
d) Eventuale partita IVA;
e) Forma giuridica;
f) Sede legale;
g) Indirizzo di posta elettronica certificata;
h) Contatto telefonico;
i) Sedi secondarie, se presenti (non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di enti eventualmente affiliati che siano dotati di un proprio differente codice fiscale rispetto all’ente che chiede l’iscrizione);
j) Data di costituzione;
k) Attività di interesse generale scelte e che l’ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
l) Previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse, ex art. 6 del Cts;
m) Indicazione del codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l’ente eventualmente aderisce;
n) Generalità di tutti coloro che abbiano cariche sociali con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni, e della data di nomina. Nel caso in cui siano istituiti gli organi di controllo e di revisione, vanno allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche;
o) Eventuale iscrizione al registro imprese, nel caso in cui l’ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
p) Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al 5 per mille;
q) Dichiarazione presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ex art. 79, c. 5 Cts;
s) Indirizzo del sito internet, se disponibile.
Ricorda!
r) Solo per Odv e Aps
- numero di associati cui sia riconosciuto il diritto di voto distinti per persone fisiche o enti e, in quest’ultimo caso, specificando se ciascun ente associato sia iscritto o meno alla medesima sezione del Runts per cui si chiede l’iscrizione;
- numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;
- numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
- numero di volontari degli enti aderenti di cui l’Odv o Aps che chiede l’iscrizione si avvalga.
Schema 2
Iscrizione al registro unico per enti senza personalità giuridica
(sezione e) – Art. 9, decreto Runts
Reti associative
Chi presenta la domanda:
Il rappresentante legale dell’ente.
Invio della domanda:
In modalità telematica all’ufficio statale del Runts.
Allegati alla domanda:
Dalla lettera a) alla lettera e), gli stessi allegati di cui allo “schema 1”, in quanto compatibili;
f) i riferimenti degli Ets aderenti, anche in via indiretta, necessari a verificare il requisito numerico e territoriale richiesto per essere rete associativa “di base” (art. 41, c. 1 del Cts) o rete associativa nazionale;
g) l’indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attività previste per le reti associative ed eventualmente, nello specifico per le reti associative nazionali;
h) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun componente dell’organo di amministrazione circa la presenza dei requisiti di onorabilità (art. 41, c. 5 del Cts).
Informazioni contenute nella domanda di iscrizione:
Le stesse informazioni elencate allo “schema 1”, in quanto compatibili.
Procedura e verifica dei termini
La procedura di verifica della domanda da parte dell’ufficio competente avviene sulla piattaforma informatica del Runts. L’ufficio verifica la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione.
Nel caso in cui la domanda risulti corretta e completa e sussistano tutte le condizioni previste dal Cts, l’ufficio competente, entro 60 giorni, iscrive con apposito provvedimento l’ente richiedente nella sezione del Runts indicata nella domanda di iscrizione. Nel caso in cui la domanda risulti non corretta o incompleta oppure necessiti di integrazioni o chiarimenti, l’ufficio, entro il termine dei 60 giorni di cui dispone, invita l’ente a completare, integrare o rettificare la domanda, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla richiesta.
Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, oppure dalla scadenza del termine assegnato all’ente per produrla, l’ufficio procede all’iscrizione oppure comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, dando luogo a tutti i susseguenti atti sino alla conclusione del procedimento.
Nel caso di atto costitutivo/statuto redatto in conformità al modello tipizzato predisposto da una rete associativa (art. 47, c.5 del Cts) cui l’ente aderisca, e fatta salva la regolarità formale della restante documentazione, i precedenti termini di 60 giorni sono ridotti alla metà.
In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio del Runts nei termini previsti, si applica il meccanismo del “silenzio assenso” e, pertanto, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.
Per quanto riguarda le reti associative, la competenza è dell’ufficio statale del Runts e il procedimento segue le stesse modalità e tempistiche di quelle sin qui menzionate.
Nel caso in cui la rete associativa richieda l’iscrizione anche in un’altra se