L'Ads in pillole
Normativa
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6
- Legge regionale 24 luglio 2009, n. 11
- Artt. 404 e segg. C.C.
Chi è
L’amministratore di sostegno è colui che viene nominato dal Giudice Tutelare per affiancare, sostenere e rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità giuridica, una persona che è, in tutto o in parte, incapace di prendersi cura dei propri interessi e della propria persona.
L’amministratore di sostegno può essere un parente, un amico o un soggetto esterno alla famiglia.
La sua funzione è principalmente di tutela e protezione del beneficiario.
Il suo incarico può essere temporaneo, qualora la causa di incapacità sia momentanea, o a tempo indeterminato.
Chi sono i possibili destinatari
I beneficiari di questa misura sono persone che, per effetto di una malattia ovvero di un problema fisico o psichico, congenito o acquisito, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Ad esempio: disabili fisici o psichici, anziani con problemi di demenza o patologie fisiche, persone con problemi di prodigalità o di dipendenza etc.
Da chi può essere richiesto
Il ricorso può essere presentato da chi ritiene di averne bisogno, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona. Il ricorso può essere presentato anche senza l’ausilio di un avvocato.
Chi può fare l’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno può essere il coniuge, il convivente, un parente, un amico, una persona di fiducia del beneficiario. In assenza di questi soggetti o qualora sia ritenuto più opportuno per la tutela del beneficiario, il Giudice Tutelare può nominare amministratore di sostegno anche un professionista o un volontario.
Cosa deve contenere il ricorso
Il ricorso deve contenere: i dati del ricorrente e la natura del rapporto che intercorre con chi ha bisogno dell’amministratore di sostegno; i dati del beneficiario e l’indicazione della residenza ed eventualmente del domicilio; il nome e recapito dei parenti stretti (coniuge, figli, fratelli, genitori); le ragioni della richiesta allegando la documentazione medica utile; indicazioni della situazione economica, delle principali spese e dei bisogni del beneficiario; i dati del possibile amministratore di sostegno.
Dove si presenta il ricorso
Il ricorso va depositato presso la cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale dove ha la residenza il beneficiario.
Quali sono i costi del ricorso
È necessaria una marca da bollo da 27 euro per l’iscrizione a ruolo del ricorso, inoltre il ricorrente dovrà pagare le spese vive per le copie autentiche del ricorso.
Come avviene la nomina
A seguito della presentazione del ricorso, il Giudice Tutelare fissa un’udienza da notificare al beneficiario e ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo.
All’udienza si procede a:
- a. audizione del beneficiario;
- b. audizione del ricorrente e di eventuali ulteriori parenti comparsi;
- c. ulteriore attività istruttoria se ritenuta necessaria.
Il Giudice Tutelare, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, emette decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
Cosa può fare l’amministratore di sostegno una volta nominato
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno è l’atto che regola l’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno a seconda delle necessità del beneficiario e quindi prevede che cosa l’amministratore può fare e come.
Gli atti che maggiormente incidono sulla vita o sul patrimonio del beneficiario sono comunque soggetti all’autorizzazione del Giudice Tutelare.
L’interessato conserva comunque la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno e in ogni caso può compiere gli atti necessari per la sua vita quotidiana.
Qual è la natura dell’incarico
L’incarico di amministratore di sostegno è svolto a titolo gratuito e volontario. L’amministratore di sostegno non può infatti percepire alcun compenso, possono essergli riconosciuti solo il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente un equo indennizzo, il cui importo viene stabilito dal Giudice Tutelare in base al tipo di attività prestata. L’equo indennizzo di solito è posto a carico del patrimonio del beneficiario.