Approvata in via definitiva la Riforma del Terzo settore con il sì di ieri, 25 maggio, alla Camera. Il disegno di legge Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è diventato legge. Ora nei prossimi 12 mesi il Governo è chiamato ad emanare i decreti attuativi per l’applicazione della norma.
Novità per i Centri di Servizio per il Volontariato
Tra le principali novità per il mondo del volontariato e del piccolo associazionismo è la ridefinizione della platea dei soggetti beneficiari delle prestazioni del Centri di Servizio per il volontariato (articolo 5). La base associativa del Csv si apre, infatti, ai vari enti del Terzo settore, sebbene negli organi di governo la maggioranza debba essere garantita al volontariato. In relazione all’area di influenza territoriale dei Centri di Servizio, la partita è ancora aperta. Dal mondo del volontariato locale, in questi mesi, sono emerse preoccupazioni sulla possibilità di un unico Csv per la Romagna: la paventata area vasta potrebbe infatti tradursi in una distanza fisica tra le piccole e medie associazioni (quelle che hanno maggior bisogno di supporto) e il Centro di riferimento, rischiando di perdere la qualità del servizio. Da chiarire, inoltre, i termini per i finanziamenti dei Centri di Servizio. La Riforma conferma la legge 266, che prevede di destinare 1/15 dei bilanci delle Fondazioni bancarie al Fondo speciale per il Volontariato istituito presso le Regioni, ma ancora non si hanno notizie di eventuali accordi e degli importi previsti per il 2017
Da Vita.it una breve guida sulla Riforma del Terzo settore
Una carta d’identità per il terzo settore
Cresciuto a partire dalla fine degli anni Ottanta in maniera esponenziale ed anche disordinata, riconosciuto con atti legislativi a “silos” e a strati negli anni Novanta, gli oltre 300 enti del Terzo settore per la prima volta avranno una carta d’identità unitaria. Così l’art. 1 definisce il Terzo settore: “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”. Enti che, aggiunge l’art. 2 che hanno la finalità di rendere effettivi gli art. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, ovvero la tutela del diritto di associazione, la valorizzazione delle formazioni sociali liberamente costituite, il riconoscimento dell’iniziativa economica privata e la sussidiarietà effettiva.
Semplificazione e riordino della normativa
Finalmente si prevede la semplificazione delle norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (Titolo II del Codice Civile) e la stesura di un Codice del Terzo Settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, individui le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni del terzo settore e la loro differenziazione tra i diversi tipi di ente, definisca forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, preveda il divieto di redistribuzione degli utili, determini le modalità di rendicontazione, verifica, controllo, informazione ispirate alla trasparenza e le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali. Il Codice deve inoltre prevedere la definizione del Registro Nazionale del Terzo Settore e le modalità di iscrizione (obbligatoria per numerose categorie di enti) oltre che le forme di partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. L’Osservatorio del Volontariato e quello dell’Associazionismi di promozione sociale, lasceranno il posto a un Organismo unico denominato Cosiglio Nazionale del Terzo settore.
Revisione della normativa in materia di volontariato e promozione sociale
Viene prevista l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizzazione dell’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo. I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) potranno essere gestiti non solo dalle organizzazioni di volontariato ma da tutti gli enti del terzo settore (sebbene negli organi di governo la maggioranza deve essere garantita al volontariato) e i servizi saranno erogati a tutti gli enti che si avvalgono di volontari. È inoltre prevista la costituzione di organismi di coordinamento regionali e sovraregionali con funzione di programmazione e controllo dei CSV.
Una nuova impresa sociale
Preso atto del fallimento della Legge 155/06 che introduceva la definizione di impresa sociale ma che in 10 anni ha prodotto poco più di 700 imprese, e davanti alle sfide del nuovo welfare e della gestione dei ben comuni, la Legge delega introduce importanti novità che renderanno possibile la coproduzione di beni e servizi tra non profit, Pubblica amministrazione e investitori privati. L’impresa sociale viene definita come “organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale ma può remunerare il capitale investito nella misura pari a quanto oggi in vigore per le cooperative a mutualità prevalente, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. I settori di attività delle imprese sociali dovranno essere comprese nelle attività di interesse generale saranno stabiliti con un decreto del Presidente del Consiglio. Si prevede inoltre l’aumento delle categorie di lavoratori svantaggiati che dovrebbero comprendere anche le nuove forme di esclusione.
Servizio civile Universale
Il servizio civile universale, si aprirà ai cittadini stranieri regolarmente residenti, prevedrà uno status giuridico specifico per i volontari in servizio civile e modalità di accreditamento per gli enti titolari di progetto. Il progetto avrà una durata variabile tra otto mesi e un anno con possibilità di adeguamento alle esigenze di vita e lavoro del giovane volontario, con la previsione che il servizio sia prestato in parte in uno degli Stati membri dell’Unione europea nonché per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo anche nei Paesi extra europei. Il servizio civile potrà essere riconosciuto a fini formativi e lavorativi.
Fiscalità e sostegno economico
Viene prevista la semplificazione della normativa fiscale e l’istituzione di misure di supporto come alcuni strumenti di finanza sociale, l’agevolazione delle donazioni, la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il consolidamento e una più trasparente regolazione del cinque per mille. Viene però richiesta maggiore trasparenza alle organizzazioni del terzo settore.
Fondazione Italia sociale
Si prevede l’istituzione di una fondazione di diritto privato denominata Italia Sociale con lo scopo di sostenere mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con elevato impatto sociale e occupazionale.