Il Terzo settore paga l’Irap più delle imprese

(articolo aggiornato al 7 gennaio 2026)
Come noto, l’Irap è l’imposta regionale sulle attività produttive istituita col decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni. La norma nazionale individua i soggetti a cui si applica (ad esempio le società ma anche gli enti non commerciali), disciplina la determinazione della base imponibile e fissa il valore percentuale della imposta. Le Regioni hanno la facoltà di incrementare, diminuire, esentare particolari categorie di soggetti. Nel corso degli anni le Regioni hanno utilizzato la facoltà a loro disposizione: sul sito del Ministero delle Finanze sono rinvenibili le oltre 400 fattispecie normate dalla Regioni (una media di oltre 20 modalità diverse per Regione).
Negli anni il dlgs 446/97 è stato modificato, in particolare sono state introdotte norme a livello nazionale di alleggerimento dell’imposta intervenendo sulla modalità di calcolo della base imponibile sulla quale poi applicare la percentuale dell’imposta. Ciò ha portato, oggi, a vedere le imprese godere di una importante agevolazione: nella base imponibile non viene computato l’importo relativo ai costi dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Questo abbassa di molto la base imponibile e l’importo dell’Irap da pagare è divenuto, rispetto alla norma originaria, molto contenuto. Tale agevolazione non è però prevista per gli enti non commerciali in relazione all’attività non commerciale svolta e, fra essi, gli enti del Terzo settore: pertanto essi sono assoggettati all’Irap in misura ben maggior di quanto previsto per le imprese!
Come più sopra segnalato, le Regioni hanno facoltà di intervenire sulla percentuale da applicare alla base imponibile per la determinazione dell’imposta. Negli anni molte di esse hanno previsto delle riduzioni o esenzioni per le Onlus (dlgs 460/97), in alcuni casi prevedendo esplicitamente anche specifiche agevolazioni per le cooperative sociali (legge 381/919), le organizzazioni di volontariato (legge 266/91), le associazioni di promozione sociale (legge 383/00). Va segnalato, per completezza di informazione, che alcune Regioni hanno previsto che tali agevolazioni rientrino tra gli aiuti di Stato (sottoponendoli quindi ad alcuni vincoli), altre Regioni no.
Con l’entrata in vigore del codice del Terzo Settore (Cts) e, in particolare, con l’attivazione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nel novembre 2021 il quadro normativo è mutato. Con l’iscrizione al Runts un’associazione precedentemente iscritta al registro Onlus ne viene cancellata e perde quindi tale qualifica. Inoltre vanno tenuti in considerazione gli enti (vuoi perché di nuova costituzione, vuoi perché in precedenza non iscritti a nessun registro) che si sono iscritti ex novo al Runts.
Il rischio è che enti che sinora avevano goduto delle agevolazioni in quanto Onlus, con il passaggio al Runts – continuando a fare le cose che facevano prima – ora non se le vedano più riconosciute. Idem per gli enti iscritti ex novo al Runts.
L’articolo 82 comma 8 del Cts prevede che le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possano disporre nei confronti degli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, la riduzione o l’esenzione Irap. Ma solo alcune Regioni al momento sono intervenute aggiornando le proprie normative:
- Valle d’Aosta: Legge regionale del 22 dicembre 2021, n. 37, estendendo l’esenzione a tutti gli Ets;
- Bolzano – Provincia autonoma: Legge provinciale del 04 agosto 2023, n. 18, estendendo l’esenzione a tutti gli Ets;
- Lombardia LR 07/08/2023 n. 2 art 20: esentando le Odv iscritte al Runts e con la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 9, art. 5, comma 1, lett. b) esentando gli enti che hanno perso la qualifica di Onlus a seguito della iscrizione al Runts. Con Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 20 l’agevolazione è stata estesa per il 2026 e 2027
- Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale del 10 agosto 2023, n. 13, per tutti gli Ets;
- Sardegna: Legge regionale del 23 ottobre 2023, n. 9 art 155, prevendendo, l’esenzione, oltre per le Onlus, anche per gli enti che hanno visto: a) perdita della qualifica di Onlus a seguito dell’adeguamento del proprio statuto al codice del Terzo settore (Cts) e della conseguente iscrizione nel Runts; b) trasmigrazione automatica al predetto registro, purché l’ente possa qualificarsi come ente non commerciale.
- Piemonte: Legge regionale del 30 novembre 2023, n. 33 art 1, prevedendo aliquote diversificate a seconda della tipologia di ente (qui il link all’articolo);
- Emilia-Romagna: Legge regionale del 28 dicembre 2023, n. 17, art. 14, prevedendo l’agevolazione solo per Onlus e Odv iscritte al Runts;
- Puglia: Legge regionale del 29 dicembre 2023, n. 37, art. 112, prevedendo l’esenzione Irap per le Onlus; inoltre Odv, Aps ed enti filantropici non commerciali iscritti al Runts; cooperative sociali.
- Sicilia, Legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. art 81, che prevede la esenzione anche a tutti gli Ets, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria)
- Basilicata, Legge regionale 07 febbraio 2024, n. 3 – articolo 11, che prevede la riduzione Irap al 3,25% per tutti gli Ets, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria)
- Lazio Legge regionale del 25 marzo 2024, n. 4 – 4 – (esclusione della addizionale Irap per tutti gli Ets escluse le imprese sociali costituite in forma societaria, con entrate inferiori a 1 milione di euro). Con Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 sono escluse dalla maggiorazione Irap dello 0,92% gli Ets escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione prevista nel precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 1.000.000. Per le cooperative sociali la maggiorazione dell’aliquota dell’Irap è determinata nella misura del 0,46%;
- Legge provinciale 05 agosto 2024, n. 9 – Trento – Provincia autonoma Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024 – 2026. Art 1 – Esenzione IRAP per gli ETS (escluse le imprese sociali in forma societaria);
- Legge regionale 24/12/2024, n. 58 – Toscana – Estensione agli Ets non commerciali della agevolazione già prevista per le imprese sociali
L’auspicio è che, a livello nazionale, si intervenga quanto prima almeno estendendo anche agli enti non commerciali le agevolazioni previste da anni per le imprese; a livello locale, che le Regioni adottino provvedimenti simili a quelli delle Regioni sopra citate estendo agli Ets quanto previsto per le Onlus, ricordando che quest’ultima qualifica cesserà di esistere con l’’entrata in vigore del titolo X del dlgs 117/2017.
In allegato il prospetto riepilogativo aggiornato.
*Fonte Cantiere Terzo settore – di
