La modifica riguarda organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus chiamate ad approvare il bilancio di esercizio, allineando questi enti alle associazioni e fondazioni in generale. Si riporta il pezzo di Daniel Erler su Cantiere Terzo settore.
Con il decreto legge 44 del 2021 è stato finalmente posto rimedio alla situazione che vedeva le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus non poter posticipare al 30 giugno prossimo la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, proroga di cui invece possono usufruire associazioni e fondazioni in generale (per maggiori informazioni è possibile consultare l’articolo “Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe”).
È stato quindi rispettato l’impegno assunto nei giorni scorsi da parte del Ministro del Lavoro Andrea Orlando (ne abbiamo parlato nell’articolo “Approvazione dei bilanci per il Terzo settore, il ministero promette uniformità”).
Il decreto legge in questione, in vigore da ieri 1° aprile 2021, ha modificato il comma 8-bis dell’art. 106 del decreto legge 18 del 2020(cosiddetto “Cura Italia”), eliminando il riferimento a Odv, Aps ed Onlus e quindi di fatto estendendo la portata delle disposizioni contenute nell’art. 106 a tutte le associazioni e le fondazioni, anche a quelle in possesso delle qualifiche appena menzionate.
Il richiamo generale ad associazioni e fondazioni porta a ritenere che l’applicazione delle disposizioni di cui al menzionato art. 106 si possa estendere per analogia anche agli altri enti del Titolo II del Libro primo del codice civile, ossia ai comitati.
L’importante modifica intervenuta consente quindi di parificare la situazione all’interno del mondo degli enti non profit, permettendo a tutte le organizzazioni (comprese Odv, Aps ed Onlus) di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il prossimo 29 giugno, invece dei 120 giorni (e quindi del 30 aprile) solitamente previsti dallo statuto.
Ciò appare fondamentale e va ad alleviare la situazione di incertezza in cui molti enti si erano venuti a trovare, anche e soprattutto in relazione al fatto che l’elevata diffusione del contagio da coronavirus consiglia ad oggi fortemente di rinviare l’assemblea in presenza ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore.
Un ulteriore cambiamento lo si ha in relazione alla facoltà di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto dell’ente non preveda nello specifico tali facoltà: tale possibilità si applica anche ad Odv, Aps ed Onlus fino al 31 luglio prossimo.
Per maggiori informazioni su come svolgere in modo corretto una riunione a distanza si consiglia la lettura dell’articolo “Assemblea online, le regole per non sbagliare”.
Nella tabella sottostante si riepiloga la situazione a seguito della modifica legislativa intervenuta, prendendo come riferimento il caso di enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare e che hanno, per disposizione di legge o di statuto, l’obbligo di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
TIPOLOGIA DI ENTE |
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER APPROVARE IL BILANCIO 2020 |
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE L’ASSEMBLEA A DISTANZA |
Società del libro V del codice civile (incluse le cooperative sociali), associazioni e fondazioni |
Entro il 29 giugno 2021 (art. 106, c. 1 del “Cura Italia”) |
Entro il 31 luglio 2021 (art. 106, c. 7 del “Cura Italia”) |
Odv, Aps ed Onlus |
Entro il 29 giugno 2021 (art. 106, c. 1 e c.8-bis del “Cura Italia”)
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Entro il 31 luglio 2021 (art. 106, c. 7 e c.8-bis del “Cura Italia”) |