Ecco in cosa consiste tale adempimento e quali sono i soggetti a cui si applica.
I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare i commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (âDecreto Crescitaâ), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.
Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dellâ11 gennaio 2019 e n. 6 del 25 giugno 2021: nonostante tali documenti si riferiscano in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), le indicazioni in essi contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.
Lâobbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:
- delle pubbliche amministrazioni di cui allâart. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dei soggetti di cui allâart. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le societĂ in controllo pubblico, cosĂŹ come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attivitĂ sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nellâultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalitĂ dei componenti dellâorgano di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Sono inoltre soggette allâobbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtĂ giĂ vi rientravano in quanto appunto âassociazioniâ), e le cooperative sociali che svolgono attivitĂ a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nonostante il codice del Terzo settore disponga giĂ per gli enti del Terzo settore (Ets) importanti obblighi in tema di trasparenza, la normativa in esame si applica anche ad essi.
Lâobbligo in questione riguarda, come detto, anche le Onlus: è bene infatti ricordare che la normativa Onlus è stata sĂŹ soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerĂ effettiva solo quando sarĂ pienamente operativo il nuovo regime fiscale degli Ets, il quale, stando a quanto annunciato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (si veda lâarticolo âFiscalitĂ Terzo settore, il Ministero annuncia lâok dallâEuropaâ), dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2026.
I soggetti interessati: le societĂ
La legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attivitĂ dâimpresa, ai sensi dellâart. 2195 del codice civile, disponendo per essi modalitĂ di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus, di cui si dirĂ a breve.
Fra tali soggetti rientrano sicuramente le societĂ di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le imprese sociali costituite in forma societaria.
Il discorso si fa piĂš problematico per le cooperative sociali, che sono sia âsocietĂ â che âonlusâ (di diritto): la circolare ministeriale n. 2 dellâ11 gennaio 2019 ha stabilito la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica, e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attivitĂ a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere allâobbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le societĂ . Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.
Il contenuto dellâobbligo e il termine per la pubblicazione
Lâobbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, societĂ dallâaltro) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è lâesercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno lâesercizio sociale coincidente con lâanno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Ă importante sottolineare come non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a âsovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoriaâ.
Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, cosĂŹ come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dallâente pubblico a titolo di liberalitĂ oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dellâassociazione.
I contributi possono essere non solo in denaro ma anche âin naturaâ. La circolare n. 2 dellâ11 gennaio 2019 ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrĂ chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrĂ essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.
Alcune specifiche attribuzioni economiche: il 5 per mille
La circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 ha precisato che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare fra i contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel âplafondâ dei 10.000 euro.
Il Ministero ha di fatto superato quanto in precedenza detto con la circolare n. 2 dellâ11 gennaio 2019, e lo ha fatto sulla base di un mutato quadro normativo disposto per effetto del Decreto legge 34 del 2019 (cosiddetto decreto âCrescitaâ). Il nuovo testo esclude infatti dalla rendicontazione i contributi che hanno âcarattere generaleâ: secondo la circolare ministeriale, âper carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtĂš del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioniâ. In tale definizione è incluso il 5 per mille, le cui somme sono peraltro giĂ soggette a specifici obblighi di pubblicitĂ secondo quanto disposto dal Dpcm 23 luglio 2020 (per un maggiore approfondimento sulle nuove regole del 5 per mille, si rimanda al Vademecum sul tema).
Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro
Ai fini della pubblicazione occorre tenere conto dei contributi âeffettivamente erogatiâ: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che lâente ha effettivamente incassato nel corso dellâesercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dallâente pubblico ma non ancora incassate dallâorganizzazione.
La circolare ministeriale n. 2 dellâ11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se lâente ha ricevuto durante lâanno contributi su due distinte progettualitĂ da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi lâobbligo di pubblicazione di tali somme.
Le informazioni da pubblicare
La circolare ministeriale n. 2 dellâ11 gennaio 2019 ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (lâassociazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come âliberalitĂ â oppure come âcontributo in relazione ad un progetto specifico presentato dallâenteâ).
Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato qui.
Le cooperative sociali che svolgono attivitĂ a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali lâelenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivitĂ di integrazione, assistenza e protezione sociale. Sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalitĂ , di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.
Le modalitĂ e i termini di pubblicazione
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attivitĂ a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2025, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su âanalogo portale digitaleâ. La circolare ministeriale n. 2 dellâ11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilitĂ di utilizzare la pagina facebook dellâente. Sempre secondo la circolare, qualora lâorganizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, lâobbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale lâente aderisce.
Le societĂ (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dellâeventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per lâapprovazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono allâobbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2025, sul proprio sito internet, secondo modalitĂ liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli allâinterno di una sezione specifica ed in evidenza.
Le sanzioni previste
Il controllo sullâadempimento dellâobbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure allâamministrazione vigilante o competente per materia.
Come conseguenza dellâinosservanza dellâobbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le societĂ , in prima battuta una sanzione economica pari allâ1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dellâobbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e lâorganizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrĂ lâulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.
* Cantiere Terzo settore â di Daniele Erler â 25 maggio 2025