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Riforma Terzo Settore

10 Mar 2016

I senatori della comissione Affari Costituzionali del Senato esaminano gli emendamenti di 4 degli undici articoli che compongono il disegno di legge delega della Riforma del Terzo settore. si prevede di completare l’intero testo in una decina di giorni, per una votazione finale fra martedì 15 e giovedì 17 marzo. 

Sono stati esamini gli articoli:
  • 1 finalità e oggetto
  • 2 princìpi e criteri direttivi generali
  • 3 revisione del titolo II del libro primo del codice civile
  • 5 attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
 
In sospeso gli articoli:
  • 4 revisione della disciplina del terzo settore
  • 6 impresa sociale
  • 7 vigilanza e controllo
  • 8 al servizio civile
  • 9 misure fiscali 
  • 10 – 11 dedicati alle disposizioni transitorie e finali e alla relazione alla Camere.

Definizione Terzo settore

Quali novità dal testo dei nuovi articoli? All’articolo 1 è stato riscritto il primo comma, quello che fa da quadro generale rispetto all’intero provvedimento. È stata ancora perfezionata la definizione di terzo settore, “il il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”. E, oltre al fatto che non fanno parte del terzo settore “le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”, viene aggiunta  la specificazione che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni contenute nella legge e nei relativi decreti attuativi. 

Esclusi maggiori oneri per lo Stato

È stato approvato l’emendamento richiesto dalla Commissione Bilancio e relativo al fatto che non vi saranno nuovi o maggiori oneri per lo Stato, e che qualora i decreti attuativi li prevedano è necessario che siano in vigore i provvedimenti che stanziano le risorse finanziarie necessarie (ad esempio la legge di stabilità), ed è stato modificato anche l’art.3, dove ora si prevede che relativamente agli enti di terzo settore il governo debba “rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, nonché prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente”.

Riconoscimento del volontariato

All’articolo 5 è stato raggiunto un punto fermo sulla questione del riconoscimento del volontariato. La specificità da considerare, con gli emendamenti approvati, non viene più segnalata solo in riferimento alle tutele dello “status di volontario” ma pure a quella delle “organizzazioni di soli volontari, anche quelle operanti nella protezione civile”.  Lo sguardo non va solo sul singolo volontario, dunque, ma sulle organizzazioni di volontariato in quanto tali. Ancora, viene previsto il “superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale, attraverso la istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello”.

Csv costituiti da tutti gli enti del Terzo settore

Infine, c’è una novità rilevante sui Centri di servizio per il volontariato, che potranno esseri costituiti da tutti gli enti del terzo settore (con la sola eccezione di quelli costituiti secondo le forme del libro V del codice civile, quindi di società, imprese, aziende attive nel campo del lavoro). Nonostante questo è previsto che comunque la maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea faccia capo alle organizzazioni di volontariato, che dunque nei fatti rimangono quelle che gestiscono la governance dei Csv. I servizi dei Csv possono essere erogati a tutti gli enti di terzo settore in cui vi sia la presenza di volontari, e il loro finanziamento stabile deve arrivare dalle risorse previste nella legge 266/1991, fatto salvo che eventuali altre entrate dovranno avere una contabilità separata. Previsto anche che i Csv non potranno procedere a erogazioni dirette in denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a enti del terzo settore.
 
Fonte Redattore Sociale

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