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Trasparenza per il Terzo settore, pubblicata la delibera Anac 2025

18 Giu 2025

L’obbligo di pubblicazione dei dati riguarda associazioni, fondazioni e enti di diritto privato con un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni. Tutte le indicazioni e le tempistiche

Come noto, alcuni enti non profit devono obbligatoriamente pubblicare alcuni dati e informazioni per garantire la trasparenza e la prevenzione della corruzione (dlgs n. 33/2013 relativamente ad alcune attività svolte con la pubblica amministrazione).

La delibera 17 maggio 2023, n. 2023 dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) aveva introdotto modifiche riguardanti le attestazioni in questione e le relative procedure. In particolare, gli enti coinvolti erano tenuti ad attestare l’assolvimento della loro pubblicazione in apposita scheda di valutazione entro il 30 giugno, dandone pubblicazione entro il 31 luglio; poi con comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 luglio 2023 il termine per l’acquisizione delle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione era stato differito al 15 settembre (si consiglia la lettura dell’articolo Terzo settore e Pa: entro il 15 settembre l’attestazione di trasparenza).

Con la delibera 7 maggio 2025, n. 192 l’Anac ha indicato le modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità per l’anno 2025.

Chi è tenuto alla pubblicazione

Le indicazioni circa gli obblighi di pubblicazione sono soggettivamente rivolte alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato.

In particolare, per quanto di stretto interesse, sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV delle società e degli enti indicati all’art. 2-bis, comma 2 dlgs n. 33/2013 ovvero le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Si tratta degli enti e delle società ai quali l’Autorità ha già fornito indicazioni sull’attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Sono inoltre tenute all’attestazione in questione le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3 d.lgs. n. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Vigilanza

L’Anac vigila sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, effettuando verifiche d’ufficio o su segnalazione sui siti web dei soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal dlgs n. 33/2013.

Documentazione da pubblicare

In merito alla documentazione da pubblicare sul proprio sito web, con riguardo agli enti privati sottoposti all’obbligo, è richiesta la pubblicazione delle attestazioni di attività e procedimenti, nonché della documentazione relativa ai servizi erogati, ossia della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi offerti, delle attestazioni di class action (con l’indicazione di eventuali giudizi pendenti o sentenze pronunciate nei confronti dell’ente) e della documentazione relativa ai costi contabilizzati dei servizi offerti.

Gli enti che erogano prestazioni per conto del SSN – accreditati e a contratto – sono tenuti ad indicare nel proprio sito anche le liste di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Quest’anno è richiesta anche la pubblicazione dei bilanci ex art. 29 dlgs n. 33/2013, ossia del bilancio preventivo e consuntivo, nonché del Piano degli indicatori, dei risultati attesi di bilancio e dei dati relativi al monitoraggio degli obbiettivi.

Infine, è richiesta altresì la pubblicazione di documenti relativi alle richieste di accesso civico semplice e generalizzato.

Tempistiche

Tenuto conto che entro il 31 maggio scorso gli enti interessati hanno dovuto provvedere a pubblicare sul proprio sito web i documenti sopra indicati, qui di seguito le indicazioni relative alle prossime tempistiche previste:

  • dal 3 giugno 2025 ed entro il 15 luglio 2025:

– gli Oiv e gli altri organismi con funzioni analoghe devono trasmettere all’Anac – utilizzando l’applicativo web “Attestazioni Oiv” – la griglia relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’ente;

– in seguito alla trasmissione della griglia, l’Anac rilascerà la scheda di rilevazione che l’ente dovrà pubblicare sulla propria pagina web nella sezione trasparenza. Dopo la pubblicazione, è responsabilità dell’ente attuare eventuali misure proposte dall’Oiv, necessarie a superare le criticità evidenziate dall’attestazione, intervenendo sui dati per renderli più chiari e fruibili, e ovviare a eventuali carenze di pubblicazione;

– in presenza di criticità, dal 16 luglio 2025 saranno monitorate da parte dell’Oiv o degli altri organismi con funzioni analoghe le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dagli enti, verificando entro il 30 novembre il permanere o meno delle criticità. Questa nuova fase di monitoraggio è eventuale e riguarda esclusivamente gli enti per i quali gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe hanno evidenziato il mancato raggiungimento del 100 % (ossia il grado di pieno assolvimento) su tutti gli indicatori di qualità sopra menzionati.

  • dal 1° dicembre 2025: nei casi di inadempienze non risolte è possibile concludere la fase di monitoraggio indicandone il dettaglio, per ogni singola sezione;
  • entro il 15 gennaio 2026: l’ente deve pubblicare l’attestazione, la scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze all’interno della sezione del sito istituzionale dedicata alla trasparenza, sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sottosezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell’Oiv o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.

Verifica successiva da parte dell’Anac

È anche prevista l’effettuazione di verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal dlgs n. 33/2013, esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza – effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione – diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati.

*  Fonte Cantiere Terzo settore – di Chiara Meoli – 13 giugno 2025

 

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