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Volontari e minori: il Ministero chiarisce

7 Apr 2014

Normativa che riguarda i rapporti di lavoro tra datore e dipendente. Da Csvnet alcuni chiarimenti sul merito. 

Il Ministero della Giustizia era uscito nel pomeriggio del 3 aprile con una circolare che anziché risolvere i dilemmi sollevati con l’uscita dell’art. 2 D. Lgs. 39/2014, apriva ulteriori questioni. Nella nottata lo stesso Ministero ha pubblicato due note esplicative le quali sono entrate in forma più decisa sulle questioni che si sono sollevate nel corso di questi ultimi giorni in merito all’applicazione della normativa. Quindi proviamo a riprendere le diverse domande, verificarne tutti gli elementi e capire se abbiamo le risposte.

Quali sono i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 39/2014 (concetto giuridico attività volontaria/lavorativa secondo relativa Direttiva UE)? L’applicazione della norma è riferita solo ai nuovi rapporti di lavoro/volontari oppure è da considerare il pregresso?
1. l’adempimento non riguarda tutti quegli enti che impiegano volontari per attività rivolte a minori. In merito ai volontari la nota riporta i seguenti passaggi: “Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.”
2. Secondo quanto riportato nella Nota Esplicativa n. 1, l’adempimento “di richiesta del certificato casellario giudiziale” riguarda quei datori di lavoro che intendano stipulare nuovi contratti di lavoro con persone che comportino contatti diretti e regolari con minori “e quindi prima dell’assunzione al lavoro”.

È previsto un termine per le organizzazioni/datori di lavoro per mettersi in regola?
I datori di lavoro dovranno procedere alla richiesta per tutti i nuovi contratti a partire dal 6 aprile.

Chi controlla l’adempimento previsto dalla norma? Chi irroga la sanzione?
Entrambe le note non riportano alcun passaggio sui controlli e sulle sanzioni.

La richiesta del certificato penale è fatta dall’organizzazione in nome e per conto del personale impiegato o in nome proprio?
Le richieste devono essere fatte dal datore di lavoro. La Seconda Nota Esplicativa precisa che il datore di lavoro “privato”, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, e cioè fin tanto che il sistema possa strutturarsi rispetto alle nuove disposizioni conseguenti all’applicazione della normativa, e comunque sempre che puntualmente richiesto, possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

Sono previste ulteriori esenzioni (ad es. imposta di bollo) rispetto a quelle già previste?
Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali potranno usufruire dell’esenzione d’imposta.

Nota di chiarimento sul decreto legislativo-1.

 Nota di chiarimento sul decreto legislativo-2.

Modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro

[Fonte Csvnet – Infocontinua]

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