(Fonte Regione-Emilia-Romagna)
Con il passaggio alla cosiddetta fase 2, a seguito dell’approvazione del DPCM 4 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020, si rende necessario adeguare le disposizioni previste nelle LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 del 25 marzo (pdf, 357.38 KB), adottate a ridosso delle prime misure per far fronte alla fase emergenziale.
Ad oggi, rispetto a tali linee guida, si ritiene di poter confermare la validità delle indicazioni relative al “sistema di coordinamento”, in quanto funzionali a garantire il coordinamento in capo agli enti locali ed il responsabile coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, mentre per le restanti parti subentrano le disposizioni adottate dal livello nazionale e regionale, in merito al progressivo allentamento delle misure restrittive.
In relazione alle tipologie di attività, pur avendo il DPCM 4 maggio 2020 introdotto attraverso il richiamo al Codice ATECO 94 – Attività di organizzazioni associative – un generico riferimento ai soggetti del Terzo settore, permangono limitazioni e calendari di avvio previsti per le specifiche tipologie di attività.
Più in generale, nello svolgimento di qualsiasi tipo di attività, vale il principio del rispetto delle regole di distanziamento interpersonale di almeno un metro (salvo quanto specificato dall’art. 9 del DPCM 17 maggio 2020 in merito a persone con disabilità) e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo quanto indicato da disposizioni e protocolli vigenti.
In particolare i volontari che svolgono attività in contesti strutturati (musei, biblioteche, ecc..) devono avere medesime tutele e obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori.
Quanto alle indicazioni sui volontari il DPCM del 26/04/2020 non contiene riferimenti a modalità e requisiti specifici per lo svolgimento delle attività di volontariato e di promozione sociale: di conseguenza non sussistono specifici divieti né sulla base dell’età, né sulla base di altro criterio.
Si ritiene comunque sempre valido il principio della massima cautela e senso di responsabilità nell’impiego dei volontari in età avanzata, considerato che il DPCM 17 maggio 2020 ribadisce le raccomandazioni per quanto riguarda le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, con una particolare attenzione e valutazione specifica della tipologia di attività svolta, in continuità con quanto più volte detto essere lo spirito delle linee guida regionali, vale a dire la massima tutela dei volontari, delle persone assistite e dell’intera comunità, nel rispetto dell’autonomia e responsabilità dei singoli e delle associazioni.