Dallo scorso 9 aprile 2026 è operativa sul registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) la nuova funzionalità relativa alla delega.
Essa rappresenta una novità di fondamentale importanza poiché assegna al legale rappresentante dell’ente l’importante possibilità di delegare un’altra persona per la gestione di tutte le pratiche effettuabili sul Runts.
Si tratta di una prassi organizzativa che può risultare molto utile soprattutto per gli enti di minori dimensioni, che spesso vorrebbero avvalersi del supporto di consulenti, collaboratori amministrativi o persone di fiducia per la gestione operativa delle pratiche sul Runts, trovando sinora grandi difficoltà.
Come si assegna la delega e chi può essere delegato
La delega può essere assegnata direttamente nel portale del Runts, per accedere al quale si ricorda è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (qui il link alla pagina di accesso).
La delega può essere conferita solamente dal legale rappresentante dell’ente o dal legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce, e il delegato può essere solo una persona fisica: non è, infatti, possibile delegare una persona giuridica poiché al portale del Runts possono accedere solo le persone fisiche. Non è necessario che il delegato firmi alcun documento di accettazione della delega né che siano caricate sue informazioni nella piattaforma.
Nel momento in cui la delega è conferita, la notifica della stessa arriva sia al delegato (all’indirizzo pec di questi, indicato dal delegante in fase di compilazione) che all’ente (all’indirizzo pec indicato sul Runts).
Le tipologie di delega conferibili
La delega può, anzitutto, essere di due tipi:
- senza sottoscrizione: il delegato si limita a compilare le istanze ma non le firma; infatti rimane in capo al delegante la sottoscrizione della distinta, assumendosi quindi la responsabilità di quanto dichiarato nella pratica; una volta recuperato il file firmato, il delegato provvede all’invio telematico;
- con sottoscrizione: il delegato non solo compila ed invia l’istanza, ma ne sottoscrive digitalmente anche il contenuto.
La delega può avere ad oggetto tutte le istanze presenti sul Runts, cioè “iscrizione”, “variazione”, “cancellazione”, “cinque per mille”, “deposito bilancio”, oppure è possibile delegare alla presentazione di solamente una o di alcune fra quelle menzionate.
È quindi ammessa anche per gli enti non ancora iscritti al Runts, così da consentire al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce di delegare un terzo anche alla compilazione, invio ed eventuale sottoscrizione della pratica di iscrizione e di quelle ulteriori che intende presentare tramite il portale telematico.
La gestione delle deleghe
La delega è valida ed efficace fino alla sua revoca, che può essere effettuata dal delegante (legale rappresentante dell’ente o dal legale rappresentante della rete associativa cui l’ente aderisce) in qualsiasi momento. La stessa revoca può essere totale o parziale (il delegante potrebbe, ad esempio, revocare la delega sulla pratica “deposito bilancio” ma mantenere attiva quella sulla “variazione”).
Può, inoltre, essere conferita ad uno o più soggetti contemporaneamente (attribuendo a ciascuno anche poteri diversi) ed una stessa persona può essere delegata anche da più enti.
Sia il delegante che il delegato possono consultare nel portale lo stato delle deleghe in essere e il dettaglio delle stesse.
Di seguito il video tutorial pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che spiega i vari passaggi con cui assegnare e gestire le deleghe all’interno del Runts. Si ricorda che per accedere alla piattaforma è necessario autentificarsi tramite Spid o Cie.
* Fonte Cantiere Terzo Settore – di Daniele Erler – 16 APRILE 2026