L’art. 13 del Codice prescrive al titolare del trattamento dei dati personali comuni l’obbligo di informare previamente, in forma orale o per iscritto, i soggetti ai quali i dati si riferiscono circa i tratti salienti del trattamento stesso: finalità e modalità del trattamento; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; i diritti di cui l’interessato gode; gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato e del responsabile.
Secondo l’art. 23 del Codice, il titolare deve acquisire poi il consenso espresso degli interessati. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Esso è prestato validamente solo se viene manifestato in modo libero e in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se viene documentato per iscritto e se agli interessati sono state rese le informazioni di cui sopra.
L’organizzazione di volontariato è tenuta quindi ad informare adeguatamente gli interessati dei caratteri del trattamento non appena viene a conoscenza dei loro dati ovvero “al primo contatto” con essi. Per questo, sui bollettini bancari o postali dovranno comparire un’Informativa breve, contenente però tutti gli elementi che il Codice richiede che siano portati a conoscenza degli interessati, e una sintetica formula di acquisizione del consenso.
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