È tempo di bilanci per le organizzazioni non profit. Per l’approvazione, ogni associazione deve convocare una volta l’anno l’assemblea (articolo 20, comma 1, del codice civile): tale obbligo, nonostante sia posto specificamente per le sole associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) si applica in modo estensivo a tutte gli enti associativi, e quindi anche a quelli privi di personalità giuridica, ma più in generale a tutti gli enti non lucrativi.
Ecco le tempistiche e gli adempimenti che caratterizzano l’approvazione del bilancio di esercizio, con particolare attenzione a quelli previsti per gli enti del Terzo settore (Ets), e del rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi.
Il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio
Per quanto riguarda il termine entro il quale il bilancio di esercizio deve essere approvato da parte degli enti non lucrativi, il codice civile non dice nulla di specifico e quindi si prende a riferimento la normativa in tema di società (ed in particolare l’articolo 2364, comma 2, del codice civile), che prevede che l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Si propone qui il caso più frequente, cioè quello degli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale (1° gennaio-31 dicembre) e che hanno indicato in statuto il termine dei 120 giorni entro cui convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio: entro il prossimo 30 aprile dovrà quindi essere convocata l’assemblea (almeno in prima convocazione) per approvare il bilancio dell’esercizio 2025.
Vi sono comunque associazioni il cui esercizio sociale non coincide statutariamente con l’anno legale: ciò è frequente ad esempio nelle associazioni sportive, dove l’esercizio solitamente parte dal 1° luglio e si chiude il 30 giugno: in questo caso, qualora statutariamente sia stato posto sempre il termine dei 120 giorni, l’assemblea per l’approvazione del bilancio non dovrà più essere convocata entro il 30 aprile bensì entro il 28 ottobre.
Lo schema di bilancio da adottare
Gli enti non lucrativi, ed in particolare le associazioni, che tengono una contabilità di tipo semplificato (entrate-uscite) non sono obbligate a redigere un vero e proprio bilancio (composto da stato patrimoniale e conto economico) ma possono limitarsi ad un semplice rendiconto delle entrate e delle uscite che l’ente ha fatto registrare nell’esercizio precedente.
Gli enti del Terzo settore devono invece redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi predefiniti disposti dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, mentre i limiti dimensionali per poter utilizzare i diversi modelli sono stati modificati dalla Legge 104 del 2024.
Per gli Ets privi di personalità giuridica il riferimento è quello dei 300.000 euro di entrate annuali (articolo 13, comma 2 del codice del Terzo settore): se un Ets ha fatto registrare nell’anno precedente una somma pari o superiore a quella menzionata dovrà redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (modelli A, B e C del decreto ministeriale 5 marzo 2020); se invece le entrate annuali sono state pari o inferiori a 300.000 euro l’ente del Terzo settore potrà scegliere di redigere il bilancio sullo schema del rendiconto per cassa (modello D).
Gli Ets che hanno personalità giuridica devono, invece, redigere il bilancio nella forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), indipendentemente dal volume di entrate fatto registrare l’anno precedente.
La già citata Legge 104 del 2024 ha in realtà previsto la possibilità per gli Ets (sia privi che dotati di personalità giuridica) che hanno fatto registrare nell’esercizio precedente entrate pari o inferiori a 60.000 euro di redigere un rendiconto per cassa in forma aggregata (articolo 13, comma 2-bis del codice del Terzo settore), e quindi in maniera ancora più semplificata di quanto previsto dal rendiconto per cassa ordinario (il menzionato Modello D).
Con il decreto ministeriale 18 febbraio 2026 è stato approvato tale modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), il quale potrà però essere adottato solo a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione, che è quella del 21 marzo 2026. Ciò significa che gli Ets interessati, qualora abbiano l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale, potranno utilizzarlo per la redazione del bilancio di quest’anno (il 2026, che sarà approvato nel 2027) ma, purtroppo, non per quello dello scorso anno (il 2025, che deve essere approvato quest’anno).
Un caso specifico è quello degli Ets dotati di personalità giuridica che nel 2025 hanno avuto entrate pari o inferiori a 60.000 euro. Se non si discute sul fatto che essi non potranno redigere il bilancio 2025 con il nuovo Modello E (il quale, come detto, potrà essere utilizzato solo a partire da quest’anno e quindi per la redazione del bilancio 2026), qualche dubbio in più vi è in merito alla possibilità per tali enti di poterlo o meno redigere nella forma del rendiconto per cassa ordinario (Modello D) oppure di dover utilizzare la forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione). Se il dettato letterale della disposizione (articolo 13, comma 2-bis del Cts) e la Circolare ministeriale n. 6 del 9 agosto 2024depongono a favore di quest’ultima impostazione, le esigenze di semplificazione (che rappresentavano il vero obiettivo della Legge 104 del 2024) e una lettura sistematica delle disposizioni dell’articolo 13 del codice potrebbero invece condurre ad un’interpretazione diversa, consentendo così a tali Ets di redigere il bilancio 2025 nella forma del rendiconto per cassa (Modello D).
In mancanza di una tale lettura si genererebbe un effetto paradossale: un ente con personalità giuridica ed entrate inferiori a 60.000 euro per il 2024 ha potuto chiudere il bilancio ricorrendo al rendiconto di cassa ordinario (modello D); per il 2025 sarebbe però obbligato (rivedendo tutta la modalità con cui tenere la propria contabilità, passando dal criterio di cassa a quello di competenza) ad usare il bilancio completo (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione); per il 2026 potrebbe, infine, utilizzare il rendiconto per cassa in forma aggregata (modello E).
Sul punto sarebbe forse auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Ministero, proprio per evitare di lasciare una molteplicità di enti in tale incertezza.
Per un maggiore approfondimento si rimanda al vademecum “Il rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore” e all’articolo “Bilanci degli enti del Terzo settore: quali sono gli errori più ricorrenti?”.
L’iter di approvazione del bilancio di esercizio
Gli organi necessariamente coinvolti nel procedimento di approvazione del bilancio di un ente associativo sono l’organo di amministrazione (di solito denominato consiglio direttivo) e l’assemblea. Vi possono poi essere ulteriori organi che intervengono, quali il collegio dei revisori.
Il consiglio direttivo solitamente predispone ed approva in prima battuta il progetto di bilancio, redigendo un apposito verbale da cui risulti tale operazione.
Il collegio dei revisori o, per gli Ets, l’organo di controllo o di revisione, se presente (è infatti organo eventuale, che può essere o meno previsto dallo statuto e per gli Ets deve essere istituito al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore), controlla il progetto di bilancio predisposto dal consiglio direttivo dando parere positivo o negativo sul documento, sulla base del fatto che il bilancio sia conforme o meno ai documenti e alle scritture contabili. Tale operazione deve risultare dal verbale di tale organo.
Il progetto di bilancio dovrà infine essere sottoposto all’assemblea ordinaria per la definitiva approvazione. Per quanto riguarda le regole di convocazione dell’assemblea, si deve sempre seguire quanto scritto nello statuto, che di solito prevede una convocazione per iscritto (email o lettera) inviata a tutti gli associati e contenente il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
Si ricorda che, nel caso in cui nella prima convocazione non si raggiungesse il quorum costitutivo previsto da Statuto per considerare valida l’Assemblea, e quest’ultima fosse quindi svolta in seconda convocazione, sarà comunque necessario redigere il verbale anche della prima convocazione.
È stata ulteriormente prorogata, dal decreto legge n. 200 del 2025 (cosiddetto “milleproroghe”), fino al 30 settembre 2026 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere in modalità di videoconferenza le assemblee e di fare ricorso alle modalità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza: è quindi possibile svolgere le sedute in videoconferenza anche in assenza di una regolamentazione in tal senso nel proprio statuto. Per le associazioni del Terzo settore, il codice in realtà già prevede la possibilità per gli associati di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, anche qualora lo statuto non lo preveda espressamente e sempre che lo stesso statuto non lo vieti (articolo 24, comma 4)
L’approvazione da parte dell’assemblea degli associati rende definitivi e non più modificabili il bilancio e i documenti collegati.
È possibile scaricare e consultare i fac-simile di verbale di assemblea, anche relativi all’approvazione del bilancio di esercizio, nell’apposita sezione del sito di Cantiere terzo settore.
Mentre la generalità degli enti non lucrativi deve semplicemente predisporre ed approvare il bilancio di esercizio, gli Ets hanno l’ulteriore obbligo di depositarlo telematicamente presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale, il termine per quest’anno è il prossimo 29 giugno.
Un’utile guida su come presentare l’istanza di deposito bilancio è presente sul sito di Cantiere terzo settore.
Il rendiconto per le raccolte pubbliche occasionali di fondi
Per gli enti non lucrativi e non commerciali che hanno l’esercizio coincidente con l’anno legale, il 30 aprile è il termine per un altro adempimento importante, ovvero la redazione del rendiconto delle eventuali raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nel 2025.
Tale obbligo è disposto dal dpr 600 del 1973 (articolo 20, comma 2), e riguarda appunto le raccolte fondi disciplinate dall’articolo 143, comma 3, del dpr 917 del 1986 (cosiddetto “Tuir”) ed effettuate dall’ente nell’anno precedente: per ogni raccolta deve essere redatto un apposito rendiconto contenente le entrate e le uscite della manifestazione oltre che una breve descrizione dell’evento.
Pur non disponendo la normativa in maniera chiara sul punto, è opportuno che il rendiconto della raccolta fondi venga firmato dal Presidente e ratificato quantomeno dal consiglio direttivo.
A tale adempimento sono soggetti anche gli enti del Terzo settore non commerciali (articolo 87, comma 6, del codice), qualora abbiano effettuato tali raccolte nel corso del 2025: essi devono utilizzare lo schema predefinito disposto dal decreto ministeriale 9 giugno 2022.
Rispetto alla generalità degli enti non lucrativi, gli Ets hanno l’ulteriore obbligo di depositare in via telematica al Runts (anche allegandoli all’interno dello stesso documento relativo al bilancio di esercizio) i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale il termine è sempre quello del prossimo 29 giugno).
Il bilancio sociale
Si ricorda, infine, che per i soli enti del Terzo settore che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro, il codice del Terzo settore prevede l’obbligo di redigere anche il bilancio sociale in conformità alle linee guida ministeriali disposte con decreto del 4 luglio 2019.
Tale obbligo si applica anche alle imprese sociali e agli enti che svolgono la funzione di centro di servizio per il volontariato (Csv), indipendentemente dal volume di entrate.
Riguardo alle tempistiche e all’iter di approvazione, non vi sono disposizioni normative specifiche, se non quella per cui la conformità del bilancio sociale alle linee guida deve essere attestata dall’organo di controllo (articolo 30, comma 7 del codice): il consiglio, almeno per gli Ets di forma associativa, è quello di farlo approvare dall’assemblea degli associati nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio di esercizio.
Il bilancio sociale, una volta approvato, deve essere depositato presso il Runts sempre entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 29 giugno di quest’anno per gli Ets che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale) e, a differenza di quanto previsto per il bilancio di esercizio, vi è l’ulteriore obbligo di pubblicarlo sul sito internet dell’ente.
Per maggiori chiarimenti in tema di bilancio di esercizio, si rinvia a: