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Dec. Fare, semplificazioni salute e sicurezza lavoro

9 Set 2013

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ha introdotto all’articolo 32 alcune semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per i settori a basso rischio infortunistico – che saranno identificati mediante un apposito Decreto del ministero del Lavoro – si prevede che nel caso di appalti, in alternativa al Documento unico di valutazione dei rischi (Duvri), possa essere individuato dal committente un incaricato unico che sovraintenda le attività relative alla sicurezza, garantendo il necessario coordinamento con appaltatori e subappaltatori; il ripristino della possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi. Sempre in materia di valutazione dei rischi, l’assenza di un obbligo di predisposizione del Duvri è ora prevista per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature e per i lavori o servizi con durata non superiore a 10 uomini-giorno (nell’arco di un anno temporale dall’inizio dei lavori) – a patto che essi non comportino rischi particolari. Saranno previsti con successivo decreto modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti. Piano operativo sicurezza (Pos), piano sicurezza e coordinamento (Psc) e fascicolo d’opera per i cantieri con durata presunta non superiore ai 10 giorni uomo (in luogo dei 2 precedenti). Sempre con successivo decreto saranno definiti modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento. All’art. 35, invece, viene previsto un successivo decreto ministeriale per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per prestazioni fino a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. Si tratta di evitare la ripetizione, durante l’anno solare, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro, quali ad esempio: la necessità di una visita medica di controllo per ogni prestazione; la medesima attività di formazione, riferita ad analoga attività, laddove il datore di lavoro è cambiato, ma si rimanga nel medesimo settore produttivo. Questo il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69

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